E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10.04.2015   il Decreto del Presidente dei Ministri 27 febbraio 2015 relativo alle “Disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalita’ e contribuire alle spese per il suo sostegno” (il cosiddetto bonus bebè).

Tale beneficio è riservato dall’art. 1 comma 125 L. 190/2014 ai figli, nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, di cittadini italiani o di uno Stato membro  dell’Unione  europea  o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno  di  cui all’articolo 9 D. lgs 286/1998 (permesso di soggiorno di lungo periodo),  residenti in Italia, ove il reddito del nucleo familiare sia inferiore a 25 mila euro. L’ammontare del bonus bebè è di euro 960 annui (l’importo è raddoppiato ove il reddito del nucleo familiare sia inferiore ad euro 7mila).

Tuttavia, in base alle direttive comunitarie, hanno diritto al bonus bebè anche:

1) i cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno che consente di lavorare (e pertanto anche di un permesso di soggiorno per motivi familiari). L’art 12 della direttiva 2011/98 prevede infatti che tali soggetti beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano relativamente ai settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/2004 tra cui rientrano le  prestazioni di familiari. Lo Stato italiano, nel recepire con il d.lgs 40/2014 la direttiva di cui sopra, non si è adeguato al dettato dell’art. 12. Tuttavia tale norma è direttamente applicabile nel nostro ordinamento essendo chiara e incondizionata ed essendo scaduto il termine di recepimento della direttiva stessa.

2) i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria: ai sensi dell’art 27 d.lgs 251/2007, attuativo dell’art 28 della direttiva 2004/83,  hanno infatti diritto al medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di assistenza sociale.

3) i titolari di carta blu: l’art 14 della direttiva 2009/50 prevede, infatti, che tali soggetti beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu, per quanto concerne le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71, tra cui rientrano le prestazioni familiari.

La domanda può essere presentata dal  giorno  della  nascita  o dell’ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell’adozione  del figlio. Ai  fini  della  decorrenza  dell’assegno  dal  giorno  della nascita  o  dell’ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero  entro  i  90  giorni successivi all’entrata in vigore del decreto di cui sopra e pertanto per i nati fino al 10.04.2015 la domanda va presentata entro il 09.07.2015.  Nel  caso  in cui la domanda sia presentata oltre tale  termine,  l’assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della domanda.

Il   decreto attuativo prevede che la domanda venga  presentata all’INPS in via telematica e quindi è presumibile che i centri di assistenza tramite i quali si dovrà presentare domanda non possano farlo perchè “il sistema” non prevederà la possibilità di inviare la domanda da parte di stranieri privi di permesso di lungo periodo. E’ quindi importante che gli interessati presentino la domanda per raccomandata.

L’Inps ha 15 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto nella GU per predisporre i moduli per le domande.

Ove fosse necessario, ci si può rivolgere al nostro studio per ottenere assistenza legale.

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