Le sentenze della Corte Europea cui si riferisce la notizia che segue aprono la possibilità per tutti i lavoratori di paesi extra UE che sono titolari di permesso di lungo periodo o di permesso per famiglia, lavoro o attesa occupazione,  che hanno figli o coniuge residente all’estero di richiedere gli assegni familiari tenendo conto anche di questi familiari (oltre che, ovviamente, di quelli residenti in Italia)

Infatti quando una sentenza della Corte Europa accerta il contrasto di una legge italiana con una direttiva (come avvenuto in questo caso) la legge italiana non può piu essere applicata già dalla data di entrata in vigore della direttiva.

La richiesta può riguardare i 5 anni antecedenti la domanda (perché gli anni precedenti – se non vi è mai stata una domanda – sono prescritti) e può riguardare solo il coniuge e i figli minori di anni 18 (regole diverse valgono in caso di figli maggiorenni disabili) .

Vediamo come occorre procedere per vedere riconosciuto questo diritto.

Occorre in primo luogo presentare domanda di “Autorizzazione assegni familiari ANF” , cioè la richiesta di essere autorizzati a includere nel calcolo dell’assegno i familiari all’estero. La domanda va presentata  secondo la procedura che segue:

  1. procurarsi il PIN INPS  del richiedente e inserire codice fiscale e pin e entrare nel portale INPS, al seguente link: https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FPsrAutanfCTWeb%2F&S=S
  2. inserire i dati anagrafici del richiedente, il recapito attuale e i dati del datore di lavoro (codice fiscale, data inizio rapporto, sede legale). Questo è necessario perché l’assegno, una volta riconosciuto, verrà pagato tramite il datore di lavoro se il rapporto è ancora in corso o direttamente dall’INPS per i rapporti già cessati
  3. inserire i dati dei familiari : nomi esatti, codici fiscali se esistenti (se non hanno il codice fiscale la domanda può procedere lo stesso)  data di nascita dei figli, indicando che la autorizzazione è richiesta per “Familiare di cittadino italiano o straniero residente all’estero” (il medesimo modulo vale infatti anche per altre autorizzazioni, quindi occorre specificare).
  4. indicare la data dalla quale si chiede l’inclusione: per i figli si tratta della data di nascita e fino al 18mo anno di età, sempre tenendo conto che la richiesta può essere fatta per i 5 anni antecedenti (quindi ad es. se figlio ha 20 anni al momento della domanda si potrà chiedere per i tre anni antecedenti il compimento dei 18 anni di età)
  5. indicare lo Stato estero di cittadinanza
  6. allegare il permesso di soggiorno, che deve essere permesso di lungo periodo o permesso unico lavoro (lavoro, famiglia, attesa occupazione) e un documento che attesti l’esistenza dei familiari indicati (uno stato di famiglia o documento analogo)
  7. allegare eventualmente, se il richiedente ne è in possesso, documento che attesti l’assenza di reddito da parte del coniuge.

Se la domanda di autorizzazione viene accolta, si può procedere, sempre on line, a fare domanda di assegni.

Tuttavia è molto probabile che l’INPS – che non ha ancora diramato istruzioni per adeguarsi alle sentenze della Corte Europea – rigetti la domanda.

In questo caso occorre presentare un ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla risposta negativa dell’INPS. Ottenuta risposta negativa al ricorso (o, in mancanza di risposta, decorsi 90 giorni dal ricorso) si deve avviare la causa davanti al Tribunale del lavoro del luogo di residenza.

Il nostro studio è a disposizione per assistere gli interessati in queste pratiche.

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