Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 191/2015, la Pubblica Amministrazione – qualora nell’emanare un bando per la selezione di volontari da impiegare nel servizio civile nazionale, inserisca, tra i requisiti di ammissione, il possesso della cittadinanza italiana e non consenta in tal modo l’accesso ai cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia – pone in essere un comportamento direttamente discriminatorio per ragioni di nazionalità, avverso il quale è esperibile dinnanzi al giudice ordinario, da parte del soggetto leso, l’azione ex art. 44 del TU immigrazione.

Trova dunque definitiva e autorevolissima conferma da parte delle Sezioni Unite di Cassazione l’impostazione  secondo la quale l’azione civile contro la discriminazione è esperibile anche qualora una illegittima disparità di trattamento sia prevista da una legge nazionale e l’azione venga proposta al fine di sollevare una questione di costituzionalità.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5-20 aprile 2016, n 7951, ASGI, APN e S. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri

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