La Corte d’Appello di Milano si schiera decisamente a favore della piena tutela del socio-lavoratore allorché il rapporto con la cooperativa venga a cessare per effetto di un (asserito) inadempimento che non riguarda obbligazioni societarie, come la partecipazione alle assemblee o il versamento della quota sociale, ma riguarda la prestazione lavorativa.

Nel caso esaminato dalla sentenza 10.4.17 si trattava di un (asserito) blocco delle merci che i lavoratori avrebbero posto in essere nell’ambito di una agitazione sindacale: la cooperativa aveva estromesso dal lavoro tutti i partecipanti alla agitazione senza preventiva contestazione  ai sensi dell’art. 7 S.L., argomentando che il rapporto di lavoro del socio lavoratore cessa automaticamente per effetto della estromissione dalla compagine sociale (che tra l’altro, nella specie, era stata disposta anch’essa senza preventivo contraddittorio) e dunque non vi sarebbe spazio per la applicazione delle norme statutarie di tutela del dipendente.

La Corte d’Appello di Milano non condivide e, sulla scorta di una giurisprudenza di Cassazione ormai quasi consolidata, ribadisce non solo che – per effetto dell’art. 40, comma 3, cpc – è possibile impugnare contestualmente, avanti il Giudice del lavoro e con rito fornero, l’estromissione dalla compagine sociale e il licenziamento che ne scaturisce, ma anche che i vincoli procedurali e le conseguenze sono quelle previste dalle norme lavoristiche: dunque anche art. 7 e art. 18 SL. Ciò indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia licenziato perché estromesso o estromesso perché licenziato. Quel  che rileva è la natura del motivo addotto.

Rilevante anche la parte della sentenza ove si conferma che la mera presenza a un presidio ove altri dipendenti operano un blocco delle merci non costituisce inadempimento disciplinare, se il singolo lavoratore  non pone in essere in prima persona atti di forza nei confronti degli altri dipendenti e dell’organizzazione aziendale.

Corte d’Appello di Milano, pres. Picciau est. Capelli, M e altri (avv. Neri e Tagliabue) c. C. (avv. Magnani e Fortunat)

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