Anche le dimissioni rese durante il periodo di prova devono essere convalidate.
Il Giudice del lavoro di Milano, con sentenza del 3 agosto 2015, ha accolto il ricorso di un lavoratore assunto in prova – difeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Mara Marzolla – e ha ritenuto che i commi 17 e seguenti dell’art. 4 della legge Fornerodettano una disciplina specifica e non altrimenti derogabile in tema di efficacia delle dimissioni“. Con la conseguenza che è onere del datore di lavoro “dimostrare l’intervenuta convalida” delle dimissioni rese durante il periodo di prova, in assenza della quale le stesse sono da considerarsi inefficaci; pertanto, stante “il permanere del rapporto di lavoro tra le parti senza che vi sia un valido atto interruttivo (…) la prova è da ritenersi validamente decorsa e senza dubbio il rapporto va considerato fin dalla sua origine quale un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato“.

Tribunale di Milano, 3 agosto 2015, est. Perillo (sent.), L. (avv.ti Guariso, Neri e Marzolla) c. Antonicelli Food srl (contumace)

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