RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’APPALTANTE PER INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI FERIE E RIPOSI NON GODUTI

Trib. Milano, sentenza 5.5.2022, est.Saioni, X-avv.ti-Guariso-Neri-Ottonelli c. Y-avv.ti-Carozzi-Dozio

appalto – solidarietà – responsabilità dell’appaltante per indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti – sussiste

L’appaltante è solidalmente responsabile con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 276/03, delle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti dal lavoratore, in quanto tali indennità trovano causa nell’esecuzione dell’appalto, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, prevalendo dunque la natura retributiva di tali indennità.


CAMBIO APPALTO

Tribunale di Bergamo, sentenza del 16.1.2020 (est. Lapenta), X (avv.ti Guariso e Neri) c. Selection soc. coop.

sentenza di reintegrazione – cambio appalto – accordo sindacale – obbligo assunzione di tutti i dipendenti – efficacia sentenza nei confronti del nuovo appaltatore

Il lavoratore che ha ottenuto una sentenza di reintegrazione presso l’appaltatore successivamente al cambio appalto,  ha diritto di farla valere nei confronti del nuovo appaltatore se questi ha l’obbligo contrattuale di assumere tutti gli addetti all’appalto


APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA EX ART. 29 CO. 3 BIS D. LGS. 276/03 e APPLICABILITA’ DELLA RESPONSABILITA’ EX ART. 29 CO.1 ANCHE NEI RAPPORTI DI SUBFORNITURA

Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 65-2019 del 19.2.2019, Motive srl c. X + altri (avv.ti Guariso e Neri) e Uniqacoop

La sentenza in commento è degna di nota per due profili, entrambi concernenti ipotesi di esternalizzazione (fittizia o reale) intra moenia.
1. La Corte di Appello di Brescia ha infatti confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto la violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla committente, in un caso in cui una società operante nel settore metalmeccanico aveva stipulato un contratto d’appalto (fittizio) con una cooperativa appaltatrice la quale, di fatto, si limitava a fornire mano d’opera alla committente.
Secondo la Corte la non genuinità dell’appalto emergeva dai seguenti elementi:
– la committente era proprietaria delle attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio della cooperativa appaltatrice, a cui erano state parzialmente concesse in comodato gratuito;
– la committente si limitava a chiedere all’appaltatrice solo un certo numero di lavoratori in base alle specifiche esigenze di ogni periodo lavorativo;
– il personale della cooperativa svolgeva le stesse mansioni dei dipendenti della committente ed era inserito stabilmente, a tutti gli effetti, nel ciclo produttivo di quest’ultima;
– il potere direttivo e disciplinare veniva esercitato dal preposto della committente il quale impartiva direttamente gli ordini ai lavoratori, organizzando la loro attività durante il ciclo produttivo, stabilendo le assegnazioni alle macchine e mutandone le mansioni, e rimproverava direttamente i lavoratori.

2. I giudici, inoltre, dando seguito all’autorevole interpretazione proposta dalla Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 254/2017, e recependo in pieno le difese dei procuratori dei lavoratori appellati, hanno confermato l’applicabilità del regime della responsabilità solidale ex art. 29 co.1 cit. anche (e soprattutto) ai rapporti di subfornitura ove addirittura le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice sono da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro.


RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’APPALTANTE

Tribunale di Bergamo, sentenza 12 aprile 2017 n. 330, est. Bertoncini, AZF (avv.ti Alberto Guariso e Marta Lavanna) c. SDA Express Courier spa, GMG soc. coop., Sava Rent srl

Tribunale di Bergamo, sent. 13 aprile 2017 n. 350, est. Bertoncini, T +13 (avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri) c. SDA Express Courier spa

Con due sentenze del 12 e del 13 aprile 2017 il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità solidale a carico dell’appaltante SDA Express Courier spa ex art. 29 d.lgs. 276/03 per i crediti di natura retributiva dei dipendenti dell’appaltatore (nel caso di specie: straordinario, inquadramento superiore, ultime mensilità, TFR).

 

Nonostante il nomen iuris scelto dalle parti, il giudice ha infatti riconosciuto che SDA organizza la propria attività mediante la stipula di contratti di “appalto di servizi di trasporto” e non di semplici contratti di trasporto: “Per quanto attiene, invece, alla responsabilità ai sensi dell’art. 29 d.lgs 276/03, è emerso che il personale delle varie società facenti capo a … ed operanti presso i magazzini della SDA Express Courier s.p.a. (…) si occupava dell’inserimento dei pacchi a sistema con lo scanner, del carico dei mezzi, della consegna dei pacchi, della stampa del rapporto con tutti i nominativi dei destinatari e l’esito delle consegne, nonché della consegna del denaro riscosso( …).  Ne deriva, pertanto, che non si è in presenza della mera attività di trasporto, consistente nel puro e semplice trasferimento di merci da un luogo ad un altro dietro un corrispettivo, ma di una fattispecie più articolata, ricomprendente ulteriori attività, come la scannerizzazione dei pacchi, il loro carico/scarico, talvolta anche la riscossione di denaro.

Peraltro, la continuità e non sporadicità del servizio, la sua stabilità e la necessità, per il vettore, di disporre di un’adeguata organizzazione al fine di al fine di soddisfare adeguatamente il servizio medesimo fanno sì che si configuri un appalto di servizi di trasporto (v. in tal senso anche Trib. Torino 879/13, nonché cass. civ. 14670/15).

Tale fattispecie si caratterizza, come chiarito in giurisprudenza (nonché nella circolare del Ministero del Lavoro dell’11.7.2012), nella durata e costanza nel tempo delle prestazioni che, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente“.


Tribunale di Voghera, 7 giugno 2012 (sent.), est. Dossi, N. e altri (avv.ti Guariso e Tagliabue) c. M. e altri

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