Corte di Cassazione, sentenza 25 novembre 2021, n. 36725, ABC (avv. Guariso) c. X
Trasferimento d’azienda – azione di accertamento della prosecuzione del rapporto con il cessionario – decadenza ex art. 32 L. 183/10 – non si applica
In tema di trasferimento di azienda, l’azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente