Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori iscritti nel suo stato di famiglia e conviventi, può presentare al proprio Comune di residenza richiesta per ottenere l’assegno di cui all’art. 65 L 448/1998 entro il 31 gennaio 2015.

Hanno diritto a questa prestazione, verificati gli altri requisiti, tutti i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente di poter lavorare in Italia (ad es. non solo un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma anche uno per motivi familiari), oltre a coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, ai titolari di protezione internazionale e ai familiari di cittadini comunitari (che in base alla precedente normativa avevano già diritto all’assegno).

L’art 12 della  direttiva 2011/98 prevede infatti che tutti i lavoratori non comunitari beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiorno relativamente ai settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/2004. Tale regolamento riguarda tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali elencate nell’art 3 del regolamento stesso che comprendono alla lettera j) le prestazioni familiari.

Lo Stato italiano, nel recepire con il d.lgs 40/2014 la direttiva di cui sopra, non si è adeguato al dettato dell’art. 12. Tuttavia tale norma è direttamente applicabile nel nostro ordinamento essendo chiara e incondizionata ed essendo scaduto il termine di recepimento della direttiva stessa.

Ove il Comune di residenza si rifiutasse di ricevere la domanda del cittadino straniero, questa deve essere spedita al Comune tramite raccomandata per non fare scadere i termini. E’ possibile inoltre rivolgersi al nostro studio per ottenere assistenza (anche nel caso in cui la domanda venga rifiutata o non si ottenga risposta).


 

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