Con le recentissime ordinanze emesse dal Tribunale di Tortona e dal Tribunale di Genova (Trib. Tortona, 22.09.2012, est. Polidori, xxx c. INPS e Comune di Tortona, pubblicata su questo stesso sito in “Le nostre sentenze” e Trib. Genova, 24.09.2012, est. Basilico, xxx c. INPS e Comune di Savignone), è stato ancora una volta confermato il diritto dei cittadini extracomunitari a percepire l’assegno per i nuclei familiari numerosi ex art. 65 l. 448/98, a parità dei cittadini comunitari.

La giurisprudenza è stata finora unanime nel ritenere sussistente il diritto al percepimento di tale assegno in capo ai cittadini extracomunitari lungosoggiornanti che abbiano almeno tre figli minorenni, in ossequio al principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari per le prestazioni socio-assistenziali, sancito dalla direttiva 2003/109/CE, recepita con D.Lgs. n. 3/07.

La Corte di Appello di Milano, inoltre, in data 24.8.2012, confermando una ordinanza del 22.2.2011 del Tribunale di Milano, ha riconosciuto il diritto all’assegno per i nuclei familiari numerosi anche ai cittadini extracomunitari titolari di un ordinario permesso di soggiorno e pertanto anche a chi è privo di carta di soggiorno.

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