Il Tribunale di Vercelli, con l’ordinanza del 4 dicembre 2014, ha affermato che il divieto di discriminazione è posto a tutela della dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di immagine.

La vicenda riguarda alcuni grandi cartelli fatti affiggere dall’ex sindaco Buonanno all’ingresso del Comune di Varallo recanti il “divieto di accesso” per i “vu ‘cumpra’ ” e per chi indossa il burqa. Dopo aver tentato inutilmente – nel corso di 5 anni – di convincere il sindaco alla rimozione e dopo aver richiesto l’intervento di varie autorità, quattro cittadini e l’ASGI, con gli avv. ti Alberto Guariso e Livio Neri, hanno agito davanti al Tribunale di Torino, presentando un ricorso per discriminazione.

Il Comune ha rimosso i cartelli solo il giorno prima dell’udienza e il Tribunale ha riconosciuto il loro carattere “gravemente discriminatorio”, ritenendo però che solo ASGI (e non i quattro cittadini) avesse diritto di agire in giudizio.

Ciò ha scatenato la “vendetta” dell’ex sindaco Gianluca Buonanno, del sindaco Eraldo Botta e del Comune che hanno riempito la città con manifesti, ove i due politici – con espressione “ridente e strafottente”- come afferma l’ordinanza, accusavano i quattro cittadini, indicati per nome e cognome, di essere “suonatori suonati” e di aver tolto alla collettività denaro che poteva essere utilizzato per “aiuti sociali alle persone in difficoltà”.

Il Tribunale ricorda che il diritto comunitario e nazionale tutela contro le ritorsioni coloro che hanno agito, in qualsiasi forma, per rimuovere una discriminazione, perché il divieto di discriminazione è posto a tutela della dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di immagine.

I due politici e l’amministrazione comunale sono quindi stati condannati a pubblicare la decisione sul Corriere della Valsesia, oltre che sui siti web del Comune e di Gianluca Buonanno,  a risarcire il danno (6 mila euro a una ricorrente, 5.500 euro all’altro cittadino) e a pagare le spese legali.

Si tratta di una decisione di grande importanza poiché riconosce per la prima volta sul piano giuridico la tutela contro la ritorsione anche a favore di soggetti diversi da quelli discriminati.

Tribunale di Vercelli, 4 dicembre 2014 (ord.), est. Fiengo, Pantè e Ghelma (avv.ti Guariso e Neri) c. Buonanno, Botta e Comune di Varallo (avv.ti Ginex, Patriarca e Spinardi)

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