Il 31 gennaio 2013 la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento della domanda di un cittadino straniero residente nel comune di Adro,  ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 119/12 del Tribunale di Brescia.

Il giudice di prime cure, essendo stato dichiarato con provvedimenti cautelari il carattere discriminatorio del Regolamento del Comune nella parte in cui prevedeva la destinazione ai soli cittadini comunitari di un fondo integrativo per l’affitto, aveva condannato il Comune di Adro al pagamento a favore del ricorrente di una somma minore (meno della metà) rispetto a quella che avrebbe potuto ottenere se si fosse applicata la percentuale (calcolata in base al reddito dell’avente diritto)  prevista dal Regolamento.

Il Tribunale aveva ritenuto non sindacabile la decisione del Comune di non rifinanziare il fondo affitti a causa del deficit di bilancio, scelta che comportava la necessità di ripetere le somme che erano già state erogate agli originari aventi diritto. Il riconoscimento della minor somma viene giustificato dal Tribunale affermando che, una volta recuperate le somme pagate, sarebbe stata comunque salvaguardata l’assoluta parità fra tutti gli aventi diritto.

La Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto che subordinare la piena soddisfazione degli stranieri al recupero delle somme già pagate agli originari aventi diritto realizzerebbe “il perpetuarsi proprio di quella discriminazione, solo quantitativamente minore, che i provvedimenti cautelari hanno ordinato di rimuovere”. Obbligare i cittadini extracomunitari ad attendere l’esito (peraltro incerto, vista la questione della ripetibilità o meno delle somme già versate) delle procedure di recupero significa disattendere l’obbligo di rimuovere la discriminazione con urgenza.

Sulla base di questi motivi, la Corte ha condannato il Comune di Adro a integrare il pagamento del contributo destinato all’appellante.

Leggi la sentenza- Corte d’Appello Brescia sentenza n 51/13 del 13-01-2013

 

 

 

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