La Corte d’appello di Milano, confermando le precedenti pronunce del Giudizio Fornero, ha ritenuto illegittima – in un caso di licenziamento collettivo per chiusura di una unità locale – la limitazione della platea dei licenziamenti ai soli addetti alla sede in chiusura poichè vi erano, nel restante organico, professionalità analoghe a quelle in essa impiegate.
Lo stesso principio è stato confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 203 del 12/1/2015) secondo la quale il datore di lavoro che, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, trascura il possesso di professionalità equivalenti, viola i principi generali di correttezza e  buona fede.

Corte d’Appello di Milano, 4 dicembre 2014 (sent.), pres. Trogni, est. Pattumelli, C.L.O. Cooperativa Lavoratori Ortomercato A.r.l. (avv. Masala) c. P. e altri (avv.ti Guariso, Neri e Cecatiello)

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