La Corte Costituzionale, con sentenza n. 119 del 25 giugno 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile.

Da oggi dunque tutti i giovani stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto di accedere alla selezioni per il servizio civile.

La vicenda ha preso avvio oltre tre anni fa da un ricorso proposto da ASGI, APN e da un giovane pakistano (che si era visto rifiutare la partecipazione al servizio civile per mancanza del requisito della cittadinanza), tutti assistiti dagli avv.ti Guariso e Neri.

La Corte di Cassazione  a Sezioni Unite – dopo che il Tribunale e la Corte d’appello di Milano avevano ritenuto che già il d.lgs 77/02 potesse essere interpretato nel senso di includere gli stranieri –  ha sollevato la questione costituzionalità della norma per contrasto con il principio di uguaglianza (cfr. in questo sito la news del 18 gennaio 2015 )

Secondo la Corte Costituzionale il fatto che il servizio civile sia finalizzato alla difesa della patria, non comporta la riserva in favore dei soli cittadini perché la difesa deve essere intesa nel senso più ampio di cooperazione alla crescita della società: “l’esclusione degli stranieri” infatti “impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e di conseguenza di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta una ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza

E’ da notare, inoltre, che la Corte ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza sollevata dall’Avvocatura dello Stato  (l’ordinanza di rimessione è stata emessa nell’ambito di un giudizio destinato ad essere definito con una pronuncia, in rito, di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse).  La Corte Costituzionale ravvisa infatti il rapporto di pregiudizialità tra il quesito di costituzionalità a lei rivolto e la definizione del giudizio da parte della Corte di Cassazione mediante l’esercizio della funzione nomofilattica (ex art. 363 c. 3 c.p.c.). Infatti “il giudizio di legittimità costituzionale si svolge oltre che nell’interesse privato, anche e in primo luogo in quello pubblico e per questo non lo influenzano le vicende del processo che lo ha occasionato“.

Comunicato CNESC: Piena soddisfazione per la sentenza della Corte Costituzionale

Comunicato Presidenza del Consiglio  dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Rassegna stampa

La Consulta: «Servizio Civile anche per gli stranieri». Corriere della Sera 26.06.2015

Servizio civile. La Consulta: incostituzionale escludere i giovani stranieri. Avvenire 26.06.2015

Stranieri e Servizio Civile. Migrantes: battaglia conclusa. Il Redattore sociale 26.06.2015

Servizio Civile e stranieri: «La sentenza della Corte cambia la nozione di cittadinanza». Il Redattore sociale_25.06.2015

Servizio Civile, Corte Cost. :Illegittima l’esclusione degli stranieri. Il Redattore sociale 25.06.2015

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