Con l’art. 13 della legge n. 97/2013 (“legge europea 2013”) i lungosoggiornanti vengono equiparati ai cittadini italiani e comunitari nell’accesso all’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. La normativa su cui la legge europea interviene, l’art. 65 L. 23 dicembre 1998 n.448 e successive modifiche, prevedeva l’erogazione della prestazione sociale da parte dell’INPS a favore dei soli cittadini italiani e dell’Unione Europea.
Già il Dlgs. 3/2007, di recepimento della Direttiva n.109/2003, disponeva la parità di trattamento in materia, prevedendo che “il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può (…) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale”; nonostante queste disposizioni, l’INPS continuava a rifiutare la concessione dell’assegno familiare ai cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che fossero in possesso o meno di un permesso/carta di soggiorno.
Configurandosi, in questo modo, una violazione della parità di trattamento rispetto ai cittadini comunitari, molte sono state le rivendicazioni degli stranieri soggiornanti di lungo periodo (in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della prestazione) a cui era stato irragionevolmente negato il diritto all’assegno familiare.
A seguito delle cause promosse dagli stranieri lungosoggiornanti, molti dei quali assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, i giudici di merito hanno emesso una lunga serie di provvedimenti che accertano il carattere discriminatorio della condotta dei Comuni e dell’ente previdenziale, ordinando la corresponsione dell’assegno a favore dei ricorrenti.
L’articolo 13 della legge europea, che indica come destinatari dell’assegno familiare tanto i cittadini italiani e dell’Unione europea, quanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i familiari titolari del diritto di soggiorno, si pone anche come esito finale delle numerose condanne a carico dei Comuni.
Resta ancora aperta la questione del periodo in riferimento al quale l’INPS erogherà l’assegno ai cittadini di paesi terzi che ne facciano regolarmente richiesta: il secondo comma del citato art.13 dispone una copertura finanziaria “per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013”. Il dubbio se la corresponsione avverrà per l’importo pari all’intera annualità o per una quota corrispondente al periodo successivo all’entrata in vigore del provvedimento non ha ancora risposte.

Tuttavia, è certo che la seconda soluzione si tradurrebbe in un comportamento illegittimo, perché l’articolo 13 delle legge europea non può considerarsi costitutivo del diritto all’assegno familiare da parte dei soggiornanti di lungo periodo. Tale diritto preesiste alla Legge n.97/2013 e la precede, in virtù della diretta applicazione della Direttiva n.109/2003 fin dalla scadenza del termine per il suo recepimento nel nostro ordinamento interno.

 

Di seguito alcune dei provvedimenti che hanno riconosciuto il diritto all’assegno familiare agli stranieri soggiornanti di lungo periodo:

Ordinanza Tribunale di Milano 02-09-2013 DMYTRO-INPS

Ordinanza Tribunale di Tortona 03-05-2013 EL FAKY- INPS e COMUNE DI SALE

Sentenza Tribunale di Alessandria 11-04-2013 FERA NAFI+4-INPS e COMUNE DI SERRAVALLE

Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio 24-04-2013 LAYOUNI – INPS e COMUNE DI SESTO CALENDE

 

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