Con sentenza del 3.10.2019, la Cassazione, dando ragione alla tesi prospettata dall’avv. Guariso, difensore della parte ricorrente,  ha affermato che, qualora vi sia stata la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento collettivo per ragioni inerenti la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 legge n. 223/91, è illegittimo il successivo licenziamento individuale per gmo intimato per far fronte al medesimo esubero.

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