La Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato nullo il licenziamento di una lavoratrice discriminata “in conseguenza o connessione con la sua ricerca della maternità”, poiché licenziata, per asserito giustificato motivo oggettivo, proprio in concomitanza con l’accesso alla FIVET (fecondazione in vitro). La discriminazione diretta è stata accertata a prescindere dall’esito della tecnica e, dunque, a prescindere dalla circostanza che, poi, la lavoratrice sia rimasta incinta.

Quanto all’onere della prova, la Corte d’Appello – dopo una accurata ricostruzione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova nelle cause per  discriminazione –  ha affermato che il datore di lavoro non ha fornito la prova necessaria al fine di escludere che vi fosse discriminazione: non ha cioè fornito una “spiegazione alternativa, e plausibile, della sospetta cronologia degli eventi” che hanno portato al licenziamento, né ha saputo dimostrare “fatti positivi idonei ad escludere, in via induttiva, la discriminazione (e cioè che il trattamento di svantaggio praticato al lavoratore caratterizzato dal fattore di rischio è riferibile ad una ragione oggettiva diversa dal fattore stesso)”.

Accertato, dunque, il carattere discriminatorio del licenziamento, alla lavoratrice è stato riconosciuto, oltre al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, il diritto alla reintegrazione ex art. 18 commi 1 e 2 Statuto dei Lavoratori, “salva la facoltà per la lavoratrice di optare per l’indennità sostitutiva ai sensi del comma 3 della citata norma” ossia fatta salva la facoltà di chiedere al datore di lavoro il pagamento di un ulteriore risarcimento pari a 15 mensilità di retribuzione.

La sentenza conferma che il divieto di licenziamento “per maternità” non opera solo nel periodo di cui all’art. 54 D.Lgs. 151/02001 (dall’inizio della gravidanza sino all’anno del bambino) ma opera anche in qualsiasi periodo del rapporto di lavoro, se la maternità o la ricerca della maternità costituiscono l’evento che ha indotto il datore alla risoluzione del rapporto stesso.


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