In data 8 maggio 2015 è stata emanata la circolare Inps n. 93 relativa ai requisiti ed alle istruzioni per presentare la domanda ai fini dell’ottenimento dell’ Assegno a sostegno della natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda che tale beneficio è riservato ai figli, nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, di cittadini italiani o di uno Stato membro  dell’Unione  europea  o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo,  residenti in Italia, ove il reddito del nucleo familiare sia inferiore a 25 mila euro.

La circolare Inps equipara ai cittadini italiani i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Restano esclusi, invece, i cittadini non comunitari non lungosoggiornanti in possesso di permesso di soggiono che consente di lavorare e i titolari di carta blu. Tuttavia tali soggetti hanno diritto al bonus bebè in base alle direttive comunitarie:

1) quanto ai cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno che consente di lavorare (e pertanto anche di un permesso di soggiorno per motivi familiari) l’art 12 della direttiva 2011/98 prevede infatti che essi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano relativamente ai settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/2004 tra cui rientrano le  prestazioni di familiari. Lo Stato italiano, nel recepire con il d.lgs 40/2014 la direttiva di cui sopra, non si è adeguato al dettato dell’art. 12. Tuttavia tale norma è direttamente applicabile nel nostro ordinamento essendo chiara e incondizionata ed essendo scaduto il termine di recepimento della direttiva stessa.

2)quanto ai titolari di carta blu: l’art 14 della direttiva 2009/50 prevede gli stessi beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu, per quanto concerne le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71, tra cui rientrano le prestazioni familiari.

La domanda può essere presentata dal  giorno  della  nascita  o dell’ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell’adozione  del figlio. Ai  fini  della  decorrenza  dell’assegno  dal  giorno  della nascita  o  dell’ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Per i nati dal 1.01.2015 al 27.04.2015  la domanda va presentata entro il 27.07.2015.  Nel  caso  in cui la domanda sia presentata oltre tale  termine,  l’assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della domanda.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Ove fosse necessario, ci si può rivolgere al nostro studio per ottenere assistenza legale.

Comunicato stampa Inps del 08.05.2015

L’intervista ad Alberto Guariso: “Bonus bebè e stranieri: ecco perchè la legge è discriminatoria”

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