Gli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri assistono le associazioni ASGI e NAGA che già dall’aprile scorso hanno depositato un ricorso ex art. 28 Dlgs 150/11 (cioè una azione antidiscriminatoria) contro il Comune di Lodi per contestare l’ormai noto regolamento con il quale l’amministrazione ha stabilito che l’accesso alle agevolazioni relative a  prestazioni sociali comunali (mensa scolastica, trasporto alunni, contributo per disabili o anziani, voucher ecc. ) sia consentito ai cittadini extra UE solo a fronte della presentazione di documentazione rilasciata dalle autorità del paese di origine (tradotte e asseverate dalle autorità consolari italiane  nel paese stesso) attestante l’assenza di proprietà e redditi.

Il grande risalto mediatico che ha avuto la vicenda ha portato l’attenzione sulla questione della impossibilità, per molti migranti, di procurarsi tale documentazione.

La questione è in realtà più ampia e riguarda proprio la funzione dell’ISEE e la parità di trattamento tra italiani e stranieri nell’accesso alle prestazioni sociali.

Le ragioni che sostengono l’azione giudiziaria (e che verranno esaminate dal giudice all’udienza del 6.11.2018) sono illustrate nel sito ASGI alle due pagine web qui sotto indicate.

E’ comunque opportuno qui smentire alcune affermazioni che hanno avuto risalto nel vivace dibattito pubblico sulla vicenda di Lodi.

In proposito preme rilevare quanto segue:

  • Non è vero che gli stranieri pretendano un trattamento privilegiato rispetto agli italiani che consentirebbe loro di occultare le ricchezze nel paese di origine: è vero esattamente il contrario e cioè che la procedura ISEE (DPCM 159/13) prevede un’unica modulistica, identica per italiani e stranieri, che parte da una dichiarazione del richiedente (DSU – dichiarazione sostitutiva unica) nella quale italiani e stranieri sono entrambi tenuti a dichiarare i redditi e i beni detenuti all’estero. A tale dichiarazioni seguono i controlli di INPS e di Agenzia delle Entrate. Solo dopo i controlli viene rilasciata l’attestazione ISEE, che non è quindi una autocertificazione, ma l’esito di una procedura.
  • Non è vero che il Comune possa chiedere di integrare l’ISEE con ulteriori documentazioni: l’ISEE costituisce “livello essenziale delle prestazioni” (art. 2 dpcm 159) cioè il criterio unificato, su tutto il territorio nazionale, per accertare lo stato di povertà di una persona. La competenza in materia è attribuita dalla Costituzione allo Stato (art. 117, lettera m); quindi tutte le pubbliche amministrazioni, allorché erogano prestazioni sociali agevolate, devono attenersi all’ISEE come criterio di accertamento delle condizioni del richiedente.
  • Non è vero che l’art. 3 DPR 445/00, invocato dal Comune, possa dare legittimazione al comportamento dell’amministrazione: è vero che detto art. 3 contiene previsioni analoghe a quelle del Regolamento, ma tale norma non trova applicazione per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, che sono invece regolate dal dpcm 159 citato.
  • Non è vero che in questo modo lo straniero e solo lui potrebbe occultare beni e ricchezze nel paese di origine. Le possibilità di controllo dello Stato su beni e redditi detenuti all’estero sono le stesse per italiani e stranieri e sono comunque agevolate da numerose convenzioni che l’Italia ha stipulato (ad es. con Egitto, Marocco, Sri Lanka e altre)

Sulla base di quanto sopra  ASGI e NAGA –  in accordo con le varie realtà locali che stanno sostenendo la lotta – insisteranno per ottenere la condanna del Comune a rimuovere il Regolamento e a ripristinare la parità di trattamento.

Nel frattempo, anche altri Comuni hanno adottato analoghi provvedimenti e in alcuni casi hanno deciso addirittura di ritenere insufficiente la attestazione ISEE persino con riferimento alle prestazioni regolate da specifica norma dello Stato.

Così per es. nel caso di Palazzago (BG) di cui riferisce l’articolo del Corriere qui sotto riportato.

Anche nei confronti di questi Comuni lo studio legale assiste richiedenti illegittimamente esclusi dalle prestazioni

Condividi!
Maggio 2024
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031