Il Tribunale di Brescia – accogliendo il ricorso proposto da sei lavoratori lungosoggiornanti assistiti dagli avv.ti Alberto Guariso e Marta Lavanna – ha statuito che costituisce discriminazione il comportamento dell’INPS che non computa nel nucleo familiare del cittadino straniero lungosoggiornante –  ai fini del pagamento dell’assegno “ordinario” per il nucleo familiare – i familiari residenti all’estero, mentre li computa per il cittadino  italiano.

Tale disparità di trattamento (prevista dall’art. 2, comma 6 L. 153/88,) è infatti in contrasto con l’art 11 Direttiva 109/2003, che prevede un principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e lungosoggiornanti  che, benché suscettibile  di limitazione da parte degli Stati membri alle sole prestazioni essenziali, non è stato limitato dal legislatore italiano in sede di recepimento, non potendo rilevare a tal fine le norme emanate prima dell’entrata in vigore della direttiva.

L’Inps aveva attivato controlli sulla residenza dei familiari dei lavoratori chiedendo poi ingenti restituzioni a quelli che, secondo l’Istituto, avrebbero percepito indebitamente l’assegno per figli e moglie per i periodi nei quali gli stessi si erano ri-trasferiti in patria (nella maggior parte dei casi per supplire al calo di reddito derivante dai lunghi periodi in cassa integrazione).

Tribunale di Brescia, 14 aprile 2015 (ord.), est. Corazza, S. e altri (avv.ti Guariso e Lavanna) c. Inps e Iveco spa

L’Inps ha pubblicato sul suo sito l’ordinanza in oggetto adeguandosi a quanto ordinato dal Giudice.

 

 

Condividi!
Maggio 2024
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031