Con sentenza del 2 marzo 2017 il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento comminato ai dipendenti di una cooperativa per cessazione dell’appalto, in assenza delle formalità previste dalla procedura per i licenziamenti collettivi di cui agli artt. 4 e 24 l. 223/91, pur ricorrendone i presupposti.

Il Giudice ha ricordato che la Cassazione ha espressamente precisato che “in base alle disposizioni contenute nell’art. 8 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236), anche ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro si estendono la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, la disciplina della procedura per la dichiarazione di mobilità e quella per la riduzione del personale, previste rispettivamente dagli artt. 1, 4 e 24 della legge n. 223 del 1991” (v. cass. civ. 15510/05)”.

Ha pertanto disposto che, “ricorrendo una violazione della procedura, di fatto mai attivata, il regime applicabile sarà quello di cui al terzo periodo del settimo comma dell’articolo 18 l. 300/70, come modificato dalla l. 92/12, che richiama la tutela meramente indennitaria di cui al quinto comma dell’art. 18 l. 300/70” con conseguente condanna della cooperativa convenuta al pagamento di 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ciascun lavoratore.

Tribunale di Bergamo, sent. 2 marzo 2017 n. 1235, est. Bertoncini, AA +1 (avv.ti Alberto Guariso e Marta Lavanna) c. Lavorin soc. coop.

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