STUDENTI DISABILI: TORNA LA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO NEL PEI – avv. Laura Carbonera

Ogni anno per gli alunni con disabilità certificata viene redatto il “PEI” (Piano Educativo Individualizzato).

Tale documento indica gli interventi educativi e didattici, gli obiettivi prefissati e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata previsti per ciascun alunno disabile

La sua stesura è compito dei seguenti soggetti: gli insegnanti con il coinvolgimento sia delle figure sociosanitarie interne ed esterne all’istituzione scolastica e sia della famiglia dello studente.

Sino al 30/5/2017, la legge ha previsto l’obbligo di quantificare nel PEI il numero di ore di sostegno necessarie per l’inclusione dello studente con disabilità.

Ciò ha permesso a tantissime famiglie di presentare ricorso nel caso in cui le ore di sostegno riconosciute al proprio figlio dall’istituto scolastico fossero inferiori (di fatto) a quelle indicate nel PEI. Oppure ha permesso di rivendicare il diritto all’inserimento di tali ore, nel caso in cui il PEI non le contenesse.

I tribunali amministrativi si sono espressi a favore delle famiglie ricorrenti, individuando in capo agli studenti disabili un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione del complessivo numero di ore di sostegno indicato nel PEI ovvero alla quantificazione del monte ore (laddove non previsto).

Un passo indietro, rispetto a quanto sopra, lo ha segnato il Dlgs 66/2017 (in vigore dal 31/5/2017) che ha rimosso l’obbligo di quantificare nel PEI il monte ore di sostegno scolastico previsto per lo studente disabile.

Ne è così derivato un circolo vizioso. L’assenza di tale obbligo ha infatti comportato:

– la mancata contezza, per ciascun studente disabile, del numero di ore destinato all’inclusione scolastica e all’apprendimento;

– l’impossibilità (per le famiglie) di agire in giudizio per rivendicare il rispetto da parte dell’istituto scolastico di tale quantificazione in questione;

– l’assenza, in capo allo studente disabile, del diritto di esigere un programma educativo adeguato al proprio caso.

Il Governo è, tuttavia, intervenuto di recente con il Dlgs 96/2019 (in vigore dal 12/9/2019) e – modificando il Dlgs 66/2017 – ha reinserito l’obbligo di quantificazione di cui sopra.

Attualmente si prevede che il PEI debba esplicitare “le modalità di sostegno didattico compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione…”. (art. 7 comma 2 lett. d) del Dlgs 66/2017).

E l’obbligo di specificazione delle ore di sostegno all’interno del PEI è stato, inoltre, ribadito dall’art. 9, comma 10, del medesimo Dlgs 66/2017, anch’esso modificato nel 2019.

La norma – seppur riguardante i gruppi di inclusione – dispone altresì sul tema prevedendo che: “al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”.

In questo modo è stata ripristinata la disciplina giuridica preesistente all’entrata in vigore del Dlgs 66/2017, un passo di civiltà – non solo giuridica – necessario ad assicurare il diritto costituzionale all’istruzione dei ragazzi con disabilità di cui all’art. 38 co 3 Cost.

5 marzo 2020

avv. Laura Carbonera

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