Il Tribunale di Milano – in diverse pronunce, una delle quali confermata in appello – ha accolto il ricorso presentato da alcuni lavoratori (assistiti dagli avvocati Livio Neri, Alberto Guariso e Mara Marzolla) avente ad oggetto l’interpretazione di un accordo aziendale sottoscritto dalle OO.SS e da AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. in materia di tickets restaurant per i lavoratori non addetti al reparto esazione.

In particolare, i Giudici del Lavoro hanno affermato che “l’interpretazione degli accordi suddetti debba essere effettuata, trattandosi di atti di natura privata, secondi i criteri contenuti negli articoli 1362-1371 cod.civ.” e che dunque “ove il senso letterale della espressioni impiegate dagli stipulanti rilevi con chiarezza e univocità la loro volontà comune (…) l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari

É stato dunque riconosciuto il diritto dei lavoratori di AUTOSTRADE PER L’ITALIA non addetti al reparto esazione ai tickets restaurant anche per le giornate di ferie, festività godute, per le assenze per infortunio sul lavoro e ricoveri ospedalieri.

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2710 del 18102017, est. Bertoli, XXX, (avv.ti Neri, Guariso, Marzolla) c. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (avv.ti Di Marazza, De Feo)

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2762 del 4122019, est. Perillo, XXX, (avv.ti Neri, Guariso, Marzolla) c. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (avv.ti Di Marazza, De Feo, Failla

Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1143 del 1382019, rel. Freni, AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (avv.ti Di Marazza, De Feo) c. XXX, (avv.ti Neri, Guariso, Marzolla)(2)

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