La Corte di giustizia dell’Unione europea, nel corso della causa patrocinata dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, ha stabilito che una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico lavoro dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità non è conforme al diritto dell’Unione europea, e, in particolare, all’art. 12, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2011/98/UE, che stabilisce il principio di parità di trattamento tra i titolari di permesso unico lavoro e i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano relativamente ai settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento CE n. 883/2004.
La sentenza è consultabile al seguente link:
CURIA – Documenti 2 settembre 2021