Lo Studio Diritti e Lavoro ha elaborato una guida alle novità per lavoratrici e lavoratori genitori introdotte dal D.L. 30/2021: puoi scaricarla da questo link o cliccando e ingrandendo l’immagine qui sotto. In seguito alla tabella sono riportati alcuni casi di particolare rilevanza.
Casistica.
D) Sono un lavoratore con un figlio minore di 16 anni in Dad (didattica a distanza); la mia compagna, nonché madre di mio figlio, non può lavorare in smart working perché fa l’infermiera. Il mio datore di lavoro può rifiutarsi di concedere lo smart working ed obbligarmi a fruire del congedo covid – 19?
R) Tendenzialmente no. Il D.L. n. 30/2021 attribuisce in capo al lavoratore – genitore di figlio minore un vero e proprio diritto al lavoro agile. Il congedo covid – 19 è un’ipotesi residuale, utilizzabile nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Quindi, se la sua prestazione è compatibile con la modalità di lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a concedere lo smart working, corrispondendo il 100% della retribuzione.
D) Sono un impiegato addetto alla contabilità e lavoro in modalità agile dall’autunno del 2020. Mio figlio, undicenne, è a casa in Dad (didattica a distanza). Mia moglie, madre del minore fa la commessa in un supermercato, attività incompatibile con lo smart working. Poiché non riesco a lavorare e, contemporaneamente, a badare a mio figlio, mia moglie può fruire del congedo covid – 19 mentre io lavoro in smart working?
R) Pare proprio di no. Il comma 7 dell’articolo 2 del D.L. n. 30/2021 stabilisce infatti che, se un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, l’altro genitore non può fruire del periodo di astensione in cui viene attribuito il congedo covid – 19, (né – qualora fosse un lavoratore autonomo – del bonus baby sitting). Diverso è se il genitore ha altri figli minori avuti da un soggetto che non stia fruendo di alcuna delle predette misure. Soltanto in quest’ ultimo caso è infatti possibile che un genitore lavori in smart working e l’altro, contemporaneamente, goda del congedo covid – 19 (o del bonus baby sitting) in relazione ad altro figlio.