La Corte d’appello di Milano ha dichiarato discriminatorio il comportamento di una azienda di ricerca del personale che, dovendo selezionare ragazze addette al volantinaggio per una fiera di scarpe a Milano di due giorni, aveva rifiutato di inserire nella selezione una lavoratrice italiana di origine egiziana e di fede musulmana a causa del suo rifiuto di togliere il velo.

La società si era difesa rivendicando il diritto di selezionare le lavoratrici sulla base di esigenze estetiche e di immagine affermando che “i clienti non sarebbero mai stati così flessibili“.
La  lavoratrice (difesa dagli avv.ti Guariso e Neri) affermava, invece, che quando un requisito coinvolge il fattore religioso gode di una particolare tutela : può  essere inserito dell’azienda come condizione di assunzione solo quando sia essenziale alla prestazione lavorativa e il sacrificio imposto alla lavoratrice sia proporzionato all’interesse perseguito dall’azienda.
La Corte (riformando l’ordinanza emanata in primo grado dal Tribunale di Lodi) ha accolto le tesi della difesa della lavoratrice e ha dichiarato discriminatoria la scelta della società di non far partecipare la lavoratrice alla selezione soltanto a causa del suo rifiuto di togliere il velo. Essa ha anche condannato l’azienda al risarcimento del danno non patrimoniale in misura di € 500.

Corte d’Appello di Milano, 20 maggio 2016 (sent.), pres. Vitali, est. Casella, S.M. (avv.ti Guariso e Neri) c. Evolution Events srl (avv.ti Bertozzi Pirelli

Si pubblica di seguito il testo dell’ordinanza di primo grado.

Tribunale di Lodi, 7 luglio 2014 (ord.), est. Giuppi, M.S. (avv. Guariso) c. Evolution Events srl (avv. Lunni)

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