Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con ordinanza 06.06.18, accogliendo il ricorso antidiscriminatorio di ASGI e APN contro il Sindaco Joe Formaggio, che durante diverse trasmissioni radiofoniche aveva utilizzato espressioni incredibilmente offensive e razziste: il giudice ha riconosciuto i carattere molesto e discriminatorio delle offese ordinando anche la pubblicazione della decisione.

La decisione fa nuovamente applicazione, come già altri precedenti del Tribunale di Milano e di Brescia, della nozione di molestie che, ai sensi della direttiva 2000/43 e del d.lgs 215/03, rientrano nell’ambito della discriminazione.

Ne segue che ogniqualvolta l’utilizzo di determinate espressioni sia tale da creare un clima ostile, cioè, come affermato  dall’ordinanza – “volto a diffondere odio e ad escludere i destinatari dalla compagine sociale”, degradante in quanto in grado “di avvilire la dignità dei gruppi sociali coinvolti” e umiliante in virtù della “gratuita attribuzione di qualità inferiori per etnia e nazionalità” – ferma la rilevanza anche penale del comportamento ove ne sussistano le condizioni, l’ordinamento civile mette a disposizione della vittima anche l’azione civile contro la discriminazione di cui all’art. 28 d.lgs 150/11 con le relative agevolazioni processuali rispetto all’ordinario rito civile.

Qualora poi, come nel caso di specie, la molestia sia rivolta all’insieme delle categorie protette (cioè a gruppi individuati per appartenenza a una determinato gruppo etnico, a una nazionalità o a una religione) senza che possa essere identificato direttamente o immediatamente un soggetto leso (ed è quello che appunto è accaduto nel caso di specie)  allora la norma prevede la legittimazione attiva di enti e associazioni con conseguente possibilità che siano proprio le associazioni ad agire in giudizio.

Il risarcimento del danno conseguente al comportamento illecito non può che essere riconosciuto alle associazioni attrici, sia in quanto enti rappresentativi degli interessi dei gruppi sociali offesi, ma prima ancora in forza della necessità di sanzioni effettivamente dissuasive e non meramente simboliche che svuoterebbe la pronuncia giudiziale di ogni efficacia. In tal senso il Tribunale di Milano ha ritenuto opportuno liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale a favore delle associazioni ritenendo che comportamento discriminatorio ha frustrato direttamente lo scopo statutario della tutela e dell’esercizio di azioni volte alla protezione dell’eguale dignità e dell’accesso paritario ai diritti fondamentali da esse promosso.

Tribunale di Milano, 06.06.2018, Est. Boroni, APN e ASGI (Avv.ti Guariso, Neri e Marzolla) c. XXX (Avv.ti Roetta e Rigato)

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