A seguito delle numerose sentenze, patrocinate anche dal nostro studio, che hanno riconosciuto il diritto degli stranieri ad accedere ai concorsi pubblici, la legge europea 2013 ha fatto qualche passo avanti verso la parità di trattamento dei lavoratori.

L’articolo 7 della legge  ha introdotto delle modifiche all’art.38 del TU Pubblico Impiego (Dlgs 165/2001), dando la possibilità di accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni anche ai  familiari di cittadini italiani o UE, ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, nonché agli stranieri lungosoggiornanti.

La scelta è solo parzialmente condivisibile, dal momento che  la disposizione normativa, formulando un elenco, sembra escludere le categorie non espressamente citate : limitare l’estensione ai soli lungosoggiornanti, senza prendere in considerazione gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, si pone in contrasto con l’ orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, che ha sempre applicato il principio di parità di opportunità di trattamento tra lavoratori stranieri legalmente soggiornanti e lavoratori nazionali, in base all’art.10 della convenzione OIL N.143/1975.

Pur trattandosi di una novità molto importante, la legge europea 2013 non ha ancora messo fine al contenzioso relativo all’accesso degli stranieri al Pubblico Impiego.

Gli avvocati del nostro studio continueranno a sostenere nei tribunali la tesi della piena parificazione tra lavoratori stranieri e lavoratori comunitari, affinché si possa avere una piena ed effettiva attuazione dei principi sanciti dal diritto comunitario.


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