La Corte di Cassazione, sez. lavoro, ha accolto il ricorso presentato da alcuni lavoratori (assistiti dall’avv. Alberto Guariso) avente ad oggetto un licenziamento collettivo intimato a tutti gli addetti ad una unità locale della convenuta in ragione della chiusura della stessa unità. La Corte, riformando la sentenza della Corte di appello di Torino, ha stabilito che nella comunicazione preventiva il datore di lavoro è sempre tenuto a “compiutamente e correttamente adempiere all’obbligo di fornire le informazioni specificate dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, così da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero”. Invece, la società datrice di lavoro non aveva affatto fornito spiegazioni in merito alla impossibilità di comparare gli addetti alla sede in chiusura con gli altri lavoratori.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del n. 4925 del 19.3.2016, est. Lorito, XXX, (avv. Guariso) c. MAC (avv.ti Di Rutigliano)l

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