Il Tribunale di Livorno ha dichiarato l’illegittimità del contratto a progetto con il quale la lavoratrice era stata assunta nonché la nullità del licenziamento comminato, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro nonché la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento.
La lavoratrice era stata adibita a progetti differenti da quelli indicati nel contratto con conseguente interruzione del “collegamento funzionale che nella intentio legis, prima ancora che nella lettera della legge, solo legittima la scelta del tipo contrattuale formalmente prescelto nella specie“. Il recesso è stato invece ritenuto illegittimo siccome intervenuto, non già e non solo in relazione ad un fatto insussistente (ovvero la “sospensione” di un progetto cui la ricorrente non era addetta), ma – con ragione assorbente – in periodo in cui era operante la presunzione della intimazione del recesso a causa di matrimonio.

Tribunale di Livorno, 20 maggio 2016 (ord.), est. Sbrana, B.M. (avv. Guariso e Lavanna) c. Progeco Engineering Service Srl

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