Il Tribunale di Bergamo ha accertato il mancato rispetto dei criteri di scelta indicati in un accordo sindacale relativo a una cessione d’azienda con trasferimento da un’impresa fallita, nell’ambito del quale dovevano transitare solo alcuni dei lavoratori, in deroga all’art. 2112.
ll giudice ha, quindi, condannato la società cessionaria al pagamento delle differenze retributive tra lo stipendio pieno e l’importo della cassa integrazione percepita dai lavoratori ricorrenti.

Tribunale di Bergamo, 19 maggio 2016 (sent), est. Lapenta, B.,M.,L. (avv.ti Guariso e Lavanna) c. Open Tecnlogy Trading Italy Srl (contumace)

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