Con sentenza del 9 novembre 2020, il Tribunale di Milano ha stabilito che la sospensione dei termini ex art. 83 DL. 18/2020 durante il periodo emergenziale si applica anche al termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 L. 604/1966.

Nella medesima pronuncia, il Giudice del lavoro, dott.ssa Chiara Colosimo, ha affermato che il socio lavoratore licenziato ed escluso dalla compagine sociale senza una preventiva contestazione disciplinare deve essere reintegrato nel posto di lavoro. Qualora la comunicazione di esclusione risulti fondata solo su un motivo afferente al rapporto di lavoro, non soltanto deve affermarsi la competenza funzionale del Giudice del Lavoro, ma deve parimenti trovare applicazione la tutela reintegratoria in conseguenza dell’annullamento di quell’unico atto connotato da un duplice effetto giuridico (licenziamento ed esclusione). Dal vizio genetico del procedimento disciplinare consegue il diritto del socio-lavoratore di vedersi riconosciuta l’invocata tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 (in uno con il presupposto ripristino del rapporto associativo) e ciò in quanto, in ragione dell’unicità del motivo sotteso alla sua esclusione dalla compagine sociale, l’illegittimità del licenziamento determina inevitabilmente l’illegittimità dell’estromissione.


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