Il Tribunale di Bergamo ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari assunto dalla Questura di Bergamo nei confronti di cittadino straniero marito di cittadina italiana, ritenendo illegittimo il diniego fondato esclusivamente sulla pretesa sopravvenuta cessazione della convivenza (incontestatamente preesistente) tra i coniugi, considerata ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno. Come dichiarato dal Giudice, “il requisito della convivenza effettiva, non può di per sé essere ritenuto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno“, nel caso di coniuge di cittadino italiano.

Tribunale di Bergamo, 14 aprile 2016 n. 1518 (ord.), est. Ippolito, S. H. (avv. Livio Neri) c. Ministero dell’Interno e Questura di Bergamo

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