DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO INPS PER IL CONVIVENTE MORE UXORIO DEL DISABILE GRAVE
diritto al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs 151/01 – convivente more uxorio di persona con disabilità –  mancata previsione legislativa – interpretazione costituzionalmente orientata della norma – necessità – sussistenza del diritto

Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 42, comma 5, D.Lgs 151/01, impone di ricomprendere tra i beneficiari del congedo straordinario anche il convivente more uxorio della persona con handicap in situazione di gravità, pur in assenza di una esplicita previsione di legge, avendo la Corte Costituzionale riconosciuto che tale diritto sussiste per i permessi ex L. 104/92.


DISCRIMINAZIONE PER DISABILITÀ NELL’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE – MANCATA PREDISPOSIZIONE DI PROVE DI AMMISSIONE ADEGUATE ALLA CONDIZIONE SPECIFICA DI DISABILITÀ DELLA MINORE
prove selettiva – accomodamenti ragionevoli – discriminazione – discriminazione per associazione – diritto allo studio – disabilità – risarcimento del danno non patrimoniale

 

Costituisce discriminazione in ragione della disabilità non adeguare tenendo conto delle necessità specifiche della candidata le prove selettive per l’accesso al liceo musicale, a tutela dell’esercizio su piano di eguaglianza del diritto allo studio.

La condotta posta in essere dal Liceo convenuto, sulla base delle allegazioni, ha cagionato sia all’alunna che ai genitori, discriminati per associazione, un danno non patrimoniale liquidabile in via equitativa.

DISCRIMINATORIO IL LICENZIAMENTO DELLA PERSONA DISABILE PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO OVE IL CCNL NON DIFFERENZI TRA ASSENZE PER MALATTIA E ASSENZE PER PATOLOGIE CORRELATE A DISABILITA’
licenziamento per superamento del periodo di comporto – lavoratore disabile – applicazione norma sul comporto del CCNL – mancata previsione di differenziazioni circa periodo di comporto e assenza da conteggiare in relazione alla disabilità – discriminazione indiretta – nullità del licenziamento
“Ai fini del licenziamento, stabilire per un soggetto disabile il medesimo periodo di comporto previsto per un soggetto non afflitto da handicap, applicando la norma sul comporto prevista dal CCNL che non pone differenziazioni e non distingue assenze per malattia ed assenze per patologia correlate alla disabilità, contrasta apertamente con il principio di parità di trattamento per cui situazioni diverse meritano un trattamento differenziato e configura una discriminazione indiretta nei confronti del lavoratore disabile ai sensi della direttiva 2000/78/CE, che rende nullo il licenziamento

SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ DEL LAVORATORE: DIVIETO DI LICENZIAMENTO E OBBLIGO DI RICOLLOCAMENTO E ADOZIONI DI ACCOGLIMENTI RAGIONEVOLI
sopravvenuta inidoneità – handicap ex dir. 2000/78/CE – obbligo di ricollocamento e adozione di accomodamenti ragionevoli – sussiste – limite di oneri sproporzionati – sussiste – onere della prova – grava sul datore di lavoro – conseguenza della mancata adozione di accomodamenti ragionevoli – nullità del licenziamento in quanto discriminatorio
A fronte della sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del lavoratore portatore di handicap ai sensi della direttiva 2000/78/CE, il datore di lavoro non può – per ciò solo – licenziarlo, ma è tenuto a ricollocarlo in altre mansioni e ad adottare tutte quelle misure – “accomodamenti ragionevoli” – atte a evitare il licenziamento, anche quando queste incidano sull’organizzazione dell’azienda, con il solo limite dato dall’eventuale sproporzione degli oneri a carico dell’impresa, sproporzione che dovrà essere oggetto di puntuale e rigorosa prova a carico del datore di lavoro; mancando la doverosa adozione delle soluzioni ragionevoli il licenziamento rimane intimato “a causa” dell’invalidità del ricorrente ed è per ciò stesso nullo in quanto discriminatorio

DISCRIMINATORIO LICENZIARE UN LAVORATORE SE E’ STATO SUPERATO IL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIE CAUSATE DALLA SUA DISABILITA’
Discriminazione – lavoratore disabile – periodi di comporto – inapplicabilità – licenziamento – illegittimità
Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente disabile per superamento del periodo di comporto se le malattie sono derivanti dall’invalidità. Il divieto di discriminazione del lavoratore per ragioni di disabilità comporta infatti anche  il divieto di licenziamento motivato sulla base delle malattie che sono causate dalla disabilità. Il datore di lavoro ha l’obbligo ai sensi dell’art. direttiva 2000/78 di adottare tutte le possibile soluzioni ragionevoli che consentono al lavoratore disabile di proseguire il rapporto senza incorrere in assenze per malattie.

CARATTERE DISCRIMINATORIO DELLA CONDOTTA DEL MIUR E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CHE NON ASSICURANO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ LE ORE DI SOSTEGNO GARANTITE DALLA PROCEDURA LEGISLATIVA

Comportamento dell’Amministrazione provinciale consistente nel finanziamento di un numero di ore di assistenza scolastica inferiore a quello previsto dal piano educativo dell’alunno portatore di disabilità – Tardività nell’avvio del servizio – Discontinuità del servizio – Situazione di svantaggio nell’accesso all’istruzione rispetto agli studenti normodotati – Sussistenza di una discriminazione – Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – Sussiste.

Comportamento dell’amministrazione scolastica consistente nella riduzione delle ore di sostegno agli studenti disabili – Situazione di svantaggio in confronto agli studenti normodotati rispetto ai quali non è intervenuta alcuna corrispondente diminuzione – Art. 2 Dlgs 67/2006 – Sussistenza di una discriminazione.

DISCRIMINATORIO ESCLUDERE UN ALUNNO DISABILE : CONDANNATO ISTITUTO SCOLASTICO
 In assenza di ragioni normative, regolamentari o di evidente esigenza didattica che giustificassero il mancato accoglimento della domanda di iscrizione di S. alla scuola di Via C., il rifiuto all’iscrizione del bambino – fondato sulla sola circostanza della disabilità e l’indicazione di altro istituto (sito in via X), diverso da quello prescelto – assume di per sè carattere discriminatorio in quanto si risolve in un trattamento diverso e deteriore, in ragione della disabilità, rispetto a quello riservato ai compagni normodotati accolti nel plesso scolastico desiderato.
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