L’ESTRANEITA’ DELL’APPALTATORE RISPETTO ALL’ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO L’APPALTO ESCLUDE LA GENUINITA’ DELL’APPALTO
Trib. Pavia – sez. lavoro, sentenza 24.6.2025 n. 414, est. Forcina, X – avv.ti Neri-Guariso-Ottonelli c. Y
Somministrazione irregolare di manodopera – sussiste
Tra i criteri da valorizzarsi per l’esame della liceità di un appalto ad alta intensità di manodopera (c.d. “labour intensive”), figurano la presenza in loco di un referente o di un preposto dell’appaltatrice avente il compito di sovraintendere alle lavorazioni e l’identificazione del soggetto deputato a fornire le indicazioni sulle stesse.
Per gli appalti c.d. “endo-aziendali”, caratterizzati cioé dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
Leggi la sentenza al seguente link sent 414-2025 Trib Pavia sez lavoro
____________________________________
Tribunale di Milano, 26 maggio 2015, est. Cuomo, N. (avv. Guariso e Polizzi) c. C. e altri