DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO QUANDO UNA PARTE DELLE ASSENZE SIA DETERMINATA DALL’INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO NELL’ASSEGNARE MANSIONI IDONEE

Trib. Pavia, ordinanza del 31.10.2020, est. Allieri, X (avv.ti Massimo Guenci, Alberto Guariso e Livio Neri) c. R.F.I.

E’ illegittimo  – e deve esser sanzionato con l’applicazione dell’art. 18, comma 7 L: 300/70 – il licenziamento del lavoratore per asserito superamento del periodo di comporto quando una parte, anche limitata , delle assenze sia determinata dall’inadempimento del datore di lavoro rispetto all’obbligo di assegnare mansioni idonee (nella specie il lavoratore, affetto da patologia psichica, era stato lasciato sostanzialmente inattivo  e ciò aveva aggravato la patologia). Qualora sul piano medico-scientifico non sia possibile accertare in quale misura le assenze siano imputabili al comportamento datoriale occorre affidarsi al criterio della certezza probabilistica, da applicarsi però non secondo un criterio meramente statistico (che potrebbe anche mancare per assenza di casi analoghi ) ma secondo un criterio logico, valutando tutti gli elementi di conferma (e al contempo di esclusione di altre possibili cause alternative) relativi al caso concreto (nella specie il Giudice ha ritenuto che avendo il CTU individuato un contributo causale dell’inadempimento del datore di lavoro variabile tra un giorno e 6 mesi, potesse ritenersi provato che detto comportamento aveva concorso a determinare l’assenza quantomeno per i 9 giorni che avevano causato il superamento del periodo di comporto).


IN CASO DI REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA MANSIONE IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CORRISPONDENTE ALLE RETRIBUZIONI PERSE

Trib. Piacenza, sent. publ. 2 marzo 2020 n. 208/2019, est. Ricci, XX (avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Lorenzo Venini) c. YY

Inidoneità temporanea alla mansione – revoca – sospensione dal lavoro – datore di lavoro – responsabilità – risarcimento – perdita della retribuzione.

È dovuto il risarcimento del danno prodotto dalla perdita della retribuzione patita dal lavoratore nel periodo durante il quale il datore di lavoro ha ingiustificatamente rifiutato l’esecuzione dell’obbligazione lavorativa sul presupposto di un giudizio del medico competente di inidoneità temporanea alla mansione poi revocato dall’azienda sanitaria locale, risarcimento che dovrà essere pari alla retribuzione non percepita.


Tribunale di Pavia, 23 luglio 2010, est. Ferrari, B. (avv.ti Guariso e Tagliabue) c. Bennet S.p.A.

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