CONTRATTO DI LAVORO PART TIME: ILLEGITTIMA LA COMUNICAZIONE EFFETTUATA ANNUALMENTE DELLA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 326 del 9.2.2022, est. Caroleo, XXX (avv.ti Neri, Guariso, Ottonelli) c. Y (avv.ti Rotondi, Paone)

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1192 del 20.5.2019, est. Di Leo, XXX (avv.ti Neri, Guariso, Marzolla) c. Y (avv. Borghi)

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 429 del 18.3.2020, est. Lombardi, XXX (avv.ti Neri, Guariso, Ottonelli) c. Y (avv. Villani)

Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1115-2019, rel. Gioacchini, XXX (avv.ti Neri, Guariso, Marzolla) c. Y (avv.ti Paone, Rotondi)

Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 403 del 29.4.2020, rel. Mantovani, XXX (avv.ti Neri, Guariso, Ottonelli) c. Y (avv.ti Borghi, Borghi, Del Bianco)

Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 424 del 7.4.2021, rel. Macaluso, XXX (avv.ti Neri, Guariso, Ottonelli) c. Y (avv.ti Riganò, Bigoni)

Contratto di lavoro a tempo parziale – diritto alla collocazione temporale definitiva della prestazione – sussiste – inderogabile dalla contrattazione collettiva

Diritto al risarcimento del danno da mancata collocazione dell’orario di lavoro a tempo parziale – sussiste – prova del danno – irrilevante – determinazione equitativa – sussiste

Il Tribunale di Milano ha accolto i ricorsi presentati da alcuni lavoratori, aventi ad oggetto il diritto del dipendente “part timer” ad una puntuale e stabile collocazione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno.

In particolare, i Giudici del lavoro hanno affermato come si possano “reputare clausole di turnazione articolata lecite solo quelle per le quali sia rispettata l’esigenza di una rigida predeterminazione” e come le disposizioni di legge sulla collocazione dell’orario di lavoro “non possano certamente essere contraddette dalla contrattazione collettiva, dovendosi considerare inderogabili in quanto poste a tutela del prestatore part time per consentire a questi un’organizzazione del proprio tempo, proprio grazie alla previsione di un calendario lavorativo prestabilito conoscibile ex ante”.

Con ciò ritenendo come una turnazione “non preventivamente prestabilita ma comunicata (…) di anno in anno, non sia rispettosa della necessità di una definita predeterminazione della prestazione lavorativa del dipendente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”.

Quanto alla previsione del comma 3° dell’art. 5 D.lgs. 81/2015, che consente di indicare nel contratto di lavoro la collocazione temporale dell’orario di lavoro part-time mediante rinvio a turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite, il Tribunale ha ritenuto che la norma si ponga in continuità con l’art. 2 D.lgs. 61/00, consentendo “un rimando proprio a dei turni conoscibili ex ante e non modificabili unilateralmente”.

E’ stata pertanto dichiarata l’illegittimità delle clausole relative alla collocazione temporale della prestazione previste fra le parti e riconosciuto il diritto dei lavoratori ad una collocazione stabile e definitiva, stabilita dal Tribunale, unitamente al risarcimento del danno “in re ipsa” (determinato dall’impossibilità per il lavoratore di organizzare il tempo libero dal lavoro), liquidato con valutazione equitativa.

I principi sopra espressi sono stati condivisi dalla Corte d’Appello di Milano – sezione lavoro, che ha ritenuto come uno schema contrattuale che si limiti a riportare il quantitativo di ore annuali, il numero di ore giornaliere, il numero dei turni mensili ed i mesi complessivi in un anno “non soddisfa la norma di legge che invece richiede una immediata indicazione dell’articolazione dell’attività in turno richiesta al lavoratore”.

 

 

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