Trib. Bergamo, sent. publ. 5 giugno 2019 n. 398/2019, est. Cassia, XX (avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Lorenzo Venini) c. YY

LA DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO INDIVIDUALE DECORRE DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE E L’ONERE DI PROVARE TALE RICEZIONE GRAVA SUL DATORE DI LAVORO.

Trasferimento individuale – art. 32 L. 183/2010 – decadenza – decorrenza – ricezione della comunicazione di trasferimento – irrilevanza conoscenza aliunde – onere della prova – datore di lavoro – mancato assolvimento – tempestività – impugnazione.

L’art. 32, comma 3, lett. C), della L. 183/2010 chiaramente individua la “ricezione della comunicazione di trasferimento” quale momento da cui decorre il termine decadenziale per l’impugnazione del trasferimento individuale, in perfetta coerenza con la ratio di certezza dei rapporti giuridici sottesa a ogni decadenza (con la conseguenza che, da un lato, opera la presunzione ex art. 1335 cod. civ. e, dall’altro, non vale a far decorrere la decadenza la conoscenza, in altro modo ottenuta e presuntivamente inidonea a consentire un’adeguata difesa, del trasferimento). L’onere di provare la data di ricezione della comunicazione di trasferimento grava sul datore di lavoro, sicché una mancata prova in tal senso determina la tempestività dell’impugnazione.

IN MANCANZA DI RAGIONI GIUSTIFICATRICI DEL TRASFERIMENTO E IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE TALI DA FAR PRESUMERE LA NATURA “SINDACALE” DELLO STESSO, IL TRASFERIMENTO INDIVIDUALE DEVE ESSERE DICHIARATO NULLO EX ART. 15 L. 300/1970 E ANTI-SINDACALE.

Trasferimento individuale – ragioni giustificatrici – assenza – attività sindacale – partecipazione a uno sciopero – non contestazione – onere probatorio –art. 28 D.lgs. 150/2011 – illegittimità – nullità – art. 15 L. 300/1970 – condotta anti-sindacale.

Qualora i lavoratori trasferiti alleghino di aver svolto attività sindacale e di aver recentemente partecipato a uno sciopero e, a fronte di tali allegazioni, la società convenuta non contesti alcunché e non fornisca altri elementi oggettivi per supportare altrimenti la propria decisione di trasferire i lavoratori stessi, allora ne consegue, in base ai criteri probatori ex art. 28 D.lgs. 150/2011, l’accertamento non solo dell’illegittimità dei trasferimenti ex art. 2103 cod. civ., ma anche della loro nullità ex art. 15 L. 300/1970 e della natura anti-sindacale di tale comportamento datoriale.


 

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