IL CASO ABERCROMBIE, IL GOVERNO ITALIANO E IL MITO DEL LAVORO ULTRA-FLESSIBILE di Alberto Guariso

Il 12 gennaio scorso si è tenuta avanti la Corte di giustizia UE l’udienza di discussione della questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione nel caso che oppone il sig. Bordonaro (difeso dall’avv. Alberto Guariso) alla nota casa di abbigliamento Abercrombie & Fitc.

Si attendono ora le conclusioni dell’avvocato generale, che verranno presentate il 27.3.17 e poi la decisione della Corte.

La questione riguarda la legittimità del contratto-principe della flessibilità cioè il contratto a chiamata (non so se lavorerò, quanto e quando lavorerò).  Questo contratto, che per i lavoratori “normali” è soggetto quantomeno a limiti oggettivi, per i giovani con meno di 24 anni e agli “anziani” con più di 55 è invece totalmente libero, sicché, ad esempio, in Aber Crombie sono più di 400 i giovani infraventicinquenni che lavorano con contratto a chiamata per svolgere mansioni sostanzialmente continuative solo totalmente “conformate” ad ogni più piccola variazione delle esigenze aziendali.

La Corte d’Appello di Milano, accogliendo la tesi della difesa del sig. Bordonaro, aveva ritenuto che la normativa sia in contrasto con il divieto di discriminazione per età, trasformando il rapporto intermittente in rapporto ordinario a tempo indeterminato e reintegrando in servizio il sig. Bordinaro.

La Corte di Cassazione aveva poi sollevato la questione avanti la Corte Europea.

Si vedrà la decisione della Corte: difficile fare previsioni.

La difesa dello Stato Italiano si è incentrata quasi esclusivamente sulla vecchia tesi secondo cui un contratto a minori tutele non costituirebbe uno svantaggio, ma anzi una condizione di vantaggio perché garantirebbe agli infraventicinquenni maggiori opportunità di fare ingresso nel mercato del lavoro.

Il che suscita almeno tre riflessioni.

La prima è che, decorsi oltre due decenni dal primo “pacchetto Treu”, il dibattito sulla flessibilità ruota ancora attorno al mito indimostrato “meno garanzie = più lavoro”. Anche nel corso della vicenda Abercrombie la tesi è rimasta ovviamente priva di qualsiasi riscontro statistico, mentre la struttura stessa dell’istituto (che non prevede alcuna facilitazione per il passaggio dalla forma ultra-precaria al lavoro stabile) conferma l’assenza di qualsiasi finalità davvero “pro-attiva”. Cionondimeno la tesi mantiene la sua popolarità politica e influenza ancora pesantemente le scelte del legislatore.

La seconda è che una difesa di questo tipo dimostra l’assoluta indifferenza dello Stato Italiano al valore della stabilità del lavoro: che l’eccesso di precarietà crei incertezza, frustrazione, minor coesione sociale, minore domanda di beni, è un sospetto che non sembra sfiorare la politica pubblica e che comunque soccombe sempre alla indimostrata equazione di cui sopra. Fortunatamente l’ordinamento comunitario non sembra esattamente sulla stessa lunghezza d’onda, tanto è vero che – nel giudizio Abercombie – la Commissione ha concluso in senso favorevole alla difesa di Bordonaro.

Infine la terza riflessione è che, il diritto antidiscriminatorio, benché non possa essere un baluardo generale contro le politiche di precarizzazione, ne può rappresentare comunque un importante correttore, evitando quantomeno che l’eccesso di rapporti flessibili colpisca gruppi sociali specifici contraddistinti da un fattore di protezione, primo fra tutti quelli contraddistinti da una determinata età: una piccola possibilità perché il  conflitto intergenerazionale che attraversa un continente in rapido invecchiamento possa trovare una via di soluzione.

Si allega l’ordinanza di rimessione alla CGUE della Corte di Cassazione

BORDONARO – ABERCROMBIE & FITCH (ITALIA)SRL A&F Corte di Cassazione (ord.) n. 3982 del 29 02 2016

Milano, 13 gennaio 2017.

Condividi!
Aprile 2024
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930