Con ordinanza del 18 maggio 2018, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso di ASGI, rappresentata dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna, dichiarando discriminatorio il comportamento dell’Azienda Servizi Territoriali del Comune di Genova (ASTER spa) che pretendeva di applicare le stesse limitazioni previste per il pubblico impiego alle assunzioni di apprendisti e giardinieri.

La società pubblica aveva infatti impedito la candidatura di cittadini stranieri al bando per l’assunzione di apprendisti operai addetti alla manutenzione del verde pubblico. Ignorando una precedente segnalazione da parte di ASGI, ASTER spa aveva insistito sulla legittimità del bando, sostenendo, da un lato, che le società pubbliche, essendo parte delle pubblica amministrazione, sono soggette alla regola del pubblico concorso e quindi alle limitazioni per nazionalità e titolo di soggiorno contenute nell’art. 38 TU pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) e dall’altro affermando che, se anche tutte le categorie di cui al citato art. 38 erano espressamente indicate nel bando, ciò non costituirebbe discriminazione, dovendo valere in proposito il principio di “eterointegrazione” del bando, secondo cui spetterebbe ai privati verificare la legge applicabile ai fini della valutazione dei requisiti.

Ma il Tribunale di Torino, accogliendo pienamente il ricorso di ASGI, ha contestato entrambe le tesi di ASTER, ordinando la riapertura del bando e condannando ASTER al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice, infatti, afferma che le società a partecipazione pubblica non rientrano nella pubblica amministrazione e pertanto le assunzioni alle loro dipendenze non sono soggette ai limiti dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001. Inoltre il principio di eterointegrazione del bando invocato da Aster non può trovare applicazione sia perché invocato in relazione ad una norma non operante nel caso di specie, quale il citato art. 38, sia perché l’illegittimo contenuto limitativo del bando “….configura una discriminazione secondo i principi affermati dalla CGUE, essendo idoneo “a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie condidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro”.

Dal comunicato ASGI : “ASGI esprime soddisfazione  per l’esito del giudizio che apporta un chiarimento importante per le politiche di assunzione delle aziende pubbliche che – sull’infondato presupposto che ovunque sia presente un soggetto con una connotazione pubblica l’accesso degli stranieri debba essere limitato –  praticano sovente politiche di assunzione discriminatorie, in contrasto con il principio di uguaglianza che regola invece l’accesso degli stranieri al lavoro.

L’ordinanza:

Tribunale di Torino, 18.05.2018, Est. Sburlati, ASGI (Avv.ti Guariso, Neri e Lavanna) c. Azienda Servizi Territoriali Genova Spa (Avv.ti Gilli e Barilati)

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