Il nostro studio legale ha patrocinato davanti al Tribunale di Bergamo alcune cause di soci lavoratori licenziati da cooperative per presunti illeciti disciplinari, consistenti nella partecipazione di un gruppo whatsapp che avrebbe svolto attività contrarie agli interessi della cooperative.

Le ordinanze sono andate in decisione poco dopo la sentenza delle sezioni unite 27436/17 del 20.11.17 e sono quindi di particolare importanza perché rappresentano la prima applicazione dei principi fissati in quella sentenza.

Entrambe le ordinanze concordano nel ritenere che la comminazione della sola esclusione dalla compagine sociale (peraltro tempestivamente impugnata) non è sufficiente ad escludere l’applicazione delle norme proprie del rapporto di lavoro e delle regole procedurali per esso previste.

La prima ordinanza, ritenendo fondato il licenziamento nel merito, ha applicato le sanzioni di cui all’art. 18, comma 6 SL per violazione dell’art. 7 SL (la delibera di esclusione era stata infatti adottata senza previa contestazione dell’illecito disciplinare) senza adottare alcuna decisione in ordine alla esclusione. La seconda ha ritenuto invece del tutto insussistenti i fatti contestati, ha annullato la delibera di esclusione e applicato la sanzione reintegratoria  di cui all’art. 18, comma 4 SL, ritenendo che l’accenno contenuto nella citata sentenza 27436/17 in favore della applicazione   del solo “diritto comune” non faccia parte del decisum della Corte e non sia pertanto vincolante per il giudice di merito.

Trova cosi smentita il tentativo di molte cooperative di aggirare le norme di tutela contro il licenziamento limitandosi a una delibera di esclusione con conseguente “estinzione automatica” del rapporto di lavoro e viene confermato che, quantomeno in presenza di una tempestiva impugnazione della delibera, tutte le sanzioni proprie dell’art. 18 SL trovano applicazione secondo le regole proprio del rapporto di lavoro.

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 22.12.17, est. La Penta, H. (avv.ti Guariso, Neri e Traina) c. SBS service coop a.r.l.

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 2.11.18, est. Azzolini, Y (avv.ti Guariso, Neri e Traina) c. Cooperativa Bergamasca soc. coop.

 

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