Il Giudice del lavoro di Milano – con ordinanza del 21 maggio 2015 – ha ritenuto “ammissibile la procedura unitaria delle domande svolte, con il rito di cui alla legge n. 92 del 2012, davanti al Giudice del Lavoro” con la quale il socio lavoratore  aveva convenuto in giudizio la cooperativa datrice di lavoro impugnando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonchè la delibera di esclusione dalla compagine societaria, provvedimenti che gli erano stati comunicati contestualmente in quanto fondati sui medesimi fatti costitutivi.

Secondo l’ordinanza del Tribunale di Milano, inoltre, la delibera di esclusione che si fonda su una norma di regolamento in assenza di atto statutario che attribuisca tale potere al regolamento, è illegittima perchè non rientra in uno dei casi tassativi stabiliti dall’art. 2533 c.c.

Tribunale di Milano, 21 maggio 2015, est. Di Leo (ord.), T e altro (avv.ti Guariso e Neri) c. Società Cooperativa Sistema lavoro e Servizi (avv. Maegna)

In materia si segnala la sentenza Cassazione  Civile, sez. lavoro, 23 gennaio 2015 n. 1259 che ha enunciato il seguente principio di diritto:

in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, ove la società deliberi, per ragioni disciplinari, l’espulsione del socio con conseguente automatica cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il socio e la società stessa e il provvedimento espulsivo sia dichiarato illegittimo, trova applicazione, in forza del rinvio operato dalla L. n. 142 del 2001 art. 2, l’art. 18 St.lav., che comporta che, all’illegittimità della delibera di esclusione del socio consegue anche quella del licenziamento, con il ripristino sia del rapporto associativo sia di quello lavorativo“.

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