Con sentenza del 16.10.2020, il Tribunale di Bergamo ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore agricolo che era stato licenziato oralmente, dopo aver lavorato per diversi anni presso il medesimo datore di lavoro in forza di successive assunzioni a tempo determinato stipulate senza la forma scritta.

Anzitutto, il Giudice del lavoro, dott.ssa Bertolino, ha affermato che il contratto a tempo determinato dei lavoratori agricoli deve essere stipulato per iscritto pena la conversione a tempo determinato. In particolare, benché l’art. 10 D.lgs. 368/2001 escluda dal campo di applicazione delle norme dello stesso decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, ciò non può in alcun modo condurre ad affermare la non necessità della forma scritta di tali rapporti. Pertanto, anche nel settore agricolo le assunzioni a tempo determinato devono avere forma scritta, poiché, altrimenti, non sarebbe possibile neppure stabilire (ed il lavoratore non sarebbe dotato di questo indispensabile apporto conoscitivo) se si sia in presenza o meno di un rapporto a tempo indeterminato o a termine.

Con riferimento al licenziamento orale, il Tribunale ha stabilito che l’onere di provare il fatto che il licenziamento sia stato intimato per iscritto grava sul datore di lavoro; questi, nel caso di specie, era tuttavia rimasto contumace. Sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata consegna di espresso provvedimento di licenziamento. In giudizio risulta che il rapporto di lavoro tra le parti in causa sia cessato in quanto il datore di lavoro non risulta aver dato seguito alla lettera di messa a disposizione, per cui spettava al datore di lavoro dimostrare o di aver intimato detto licenziamento in forma scritta o, in alternativa, che non di licenziamento si era trattato bensì di dimissioni rassegnate direttamente dal lavoratore o di risoluzione consensuale. Conseguentemente il licenziamento non può che essere privo di effetto.


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