Con ordinanza del 9 luglio 2020, il Tribunale di Bergamo, su ricorso dei nostri avvocati Alberto Guariso e Ilaria Traina, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D.L. 4/2019, convertito in l. 26/2019, in relazione agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 c. 1 Cost, nella parte in cui esclude dalla prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro ex art. 5 c. 8.1 d.lgs. 286/1998 o di permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41 d.lgs. 286/1998.

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