Con ordinanza del 29.4.2020, il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore portatore di handicap, rappresentato in giudizio dagli avv.ti Guariso, Neri e Bergonzi.
A fronte della sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del lavoratore portatore di handicap ai sensi della direttiva 2000/78/CE, il datore di lavoro non può – per ciò solo – licenziarlo, ma è tenuto a ricollocarlo in altre mansioni e ad adottare tutte quelle misure – “accomodamenti ragionevoli” – atte a evitare il licenziamento, anche quando queste incidano sull’organizzazione dell’azienda, con il solo limite dato dall’eventuale sproporzione degli oneri a carico dell’impresa, sproporzione che dovrà essere oggetto di puntuale e rigorosa prova a carico del datore di lavoro; mancando la doverosa adozione delle soluzioni ragionevoli il licenziamento rimane intimato “a causa” dell’invalidità del ricorrente ed è per ciò stesso nullo in quanto discriminatorio
Di seguito il link dell’ordinanza:
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