CONVERSIONE DA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI A PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Consiglio di Stato, sentenza 8.5.2020 (est. Noccelli), X (avv. Livio Neri) c. Ministero dell’Interno e Questura di Milano

Domanda rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari – parere negativo commissione territoriale – mancata valutazione da parte della Questura di presupposti per rilascio permesso di soggiorno per motivi di lavoro – provvedimento illegittimo

Il Consiglio di Stato, dando corretta applicazione all’art.1, co. 8, D.L. n. 113/2018 conv. in l. n. 132 del 2018 che – nel consentire la possibilità di rilasciare, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitaria, un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 previa valutazione della competente Commissione – mantiene espressamente fermi “i casi di conversione”, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento della Questura che, a seguito di parere negativo della commissione territoriale sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ha contestualmente valutato se lo straniero potesse ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per via dell’attività lavorativa che lo straniero aveva intrapreso mentre il precedente permesso di soggiorno non era ancora scaduto.


STATUS DI RIFUGIATO

Tribunale di Brescia, decreto n. 1545-2019 (est. Macca), X (avv. Livio Neri) c. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Status di rifugiato alla richiedente asilo proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo dovuto alla sua attività politica tra le fila del partito di opposizione MLC, a causa della quale la stessa è stata arrestata a seguito delle proteste del gennaio 2015 svoltesi nella capitale Kinshasa, essendo inoltre vittima, nel periodo di detenzione, di violenza sessuale da parte delle milizie governative.

Tribunale di Brescia, decreto n. 2026-2018 (est. Patroni Griffi), O. (avv. Neri) c. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Riconoscimento dello status di rifugiato al richiedente asilo cittadino nigeriano per motivi di orientamento sessuale. Secondo il Tribunale “benchè il ricorrente abbia chiarito di non essere omosessuale […] la circostanza di aver intrapreso una relazione con uomo e di essere stato scoperto (e, conseguentemente, denunciato) e ritenuto <<colpevole del reato di omosessualità>> lo rende univocamente oggetto di discriminazioni fondate sul suo orientamento sessuale e, dunque, oltre che seriamente in pericolo di vita in caso di rimpatrio, titolare dei requisiti normativi per il riconoscimento dello status di rifugiato”.


PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Corte di Appello di Milano, 4 novembre 2010, est. Lo Monica, W.A. (avv. Neri) c. Ministero dell’Interno

Tribunale di Milano, 28 ottobre 2009, est. D’Aquino, J.H. (avv. Guariso) c. Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato

Tribunale di Milano, 14 aprile 2009, est. Gandolfi, I.L. (avv. Guariso) c. Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato

Sul rilascio del permesso di soggiorno al titolare di protezione sussidiaria in assenza di passaporto:

Tribunale di Brescia, ordinanza 31.01.2020, XXX c. Questura di Bergamo.

Il Tribunale di Brescia ordina al Questore di Bergamo di rilasciare ad un titolare di protezione sussidiaria il relativo permesso, anche in assenza di passaporto, come previsto dall’art. 23 del d.lgs. 251/2007


PROTEZIONE UMANITARIA

Tribunale di Brescia, decreto n. 3891-2018 (est. Patroni Griffi), H. (avv. Livio Neri) c. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di un cittadino nigeriano a causa delle condizioni di estrema povertà della famiglia di provenienza e della conseguente impossibilità di esercitare i diritti fondamentali allo studio e ad una vita libera e dignitosa nel paese d’origine, anche alla luce del positivo percorso di integrazione in Italia.


DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE “REITERATA”

Cass. n. 25876-2019, X c. Ministero dell’interno – Commissione territoriale

domanda di protezione internazionale reiterata – documentazione integrativa – termine di impugnazione

Si tratta di un caso di domanda di protezione internazionale “reiterata” in cui l’interessato ha prodotto documentazione integrativa che non aveva potuto produrre in sede di prima domanda di protezione. La Commissione Territoriale ha proceduto ad una nuova audizione dell’interessato ed ha esaminato la seconda domanda nel merito, per concludere poi però per la sua inammissibilità anzichè per un eventuale rigetto, ritenendola domanda “reiterata”. Avverso tale decisione è stato presentato ricorso giudiziale e il Tribunale di Milano ha dichiarato il ricorso inammissibile poichè presentato oltre il termine ridotto per l’impugnazione di 15 giorni previsto (“ratione temporis”) per le domande “reiterate”. Avverso tale decisione è stato promosso ricorso in Cassazione, poi accolto dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto non si trattasse di una domanda reiterata poichè corredata da nuova documentazione e, in ogni caso, avendo la Commissione Territoriale esaminato la seconda domanda nel merito, sicchè erroneamente ha concluso per la sua inammissibilità. Da qui la non violazione del termine di impugnazione ridotto e il rinvio al primo giudice per la valutazione nel merito.


ACCOGLIENZA: NON BASTA UNA NOTTE FUORI DAL CENTRO PER LA REVOCA

TAR Milano sentenza 329 2020

È illegittima la revoca delle misure di accoglienza disposte nei confronti del richiedente asilo che, non autorizzato, si sia assentato dal centro di accoglienza per una sola notte.

Il TAR di Milano ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui la Prefettura milanese aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti di una cittadina nigeriana che era rimasta fuori dal centro di accoglienza presso il quale era ospitata per una sera soltanto, tornando la mattina successiva e provvedendo, quando richiesta, a motivare la propria temporanea assenza. Il giudice amministrativo ha ritenuto che tale condotta non integri le fattispecie previste dall’art. 23, c. 1, lett. a), d.lgs. 142/2015 come presupposto per la revoca delle misure di accoglienza: la norma, infatti, fa riferimento alle ipotesi di “mancata presentazione presso la struttura individuata” ovvero di “abbandono del centro di accoglienza”, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame. Lo stesso giudice ha ricordato che l’art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE, recepita con già citato d. lgs. n. 142/2015, obbliga le autorità a rispettare, nell’adottare sanzioni o provvedimenti di riduzione o revoca delle misure di accoglienza, i principi di proporzionalità e di rispetto della dignità umana.

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