NULLO IL TERMINE APPOSTO AL CONTRATTO SENZA INDICAZIONE DI UNA CAUSALE QUALORA IL CCNL RICHIEDA INVECE UNA GIUSTIFICAZIONE

Trib. Milano, sent. publ. 12 febbraio 2020 n. 324-2020, est. Perillo, XX (avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Lorenzo Venini) c. YY

Contratto a termine – nullità – causale giustificatrice – mancanza – CCNL Logistica e Trasporto merci – art. 55 – ragioni tecniche organizzative produttive sostitutive – effetti vincolanti – legittimità apposizione del termine – ulteriore elemento – D.L. 34/2014 – trasformazione a tempo indeterminato – ab origine – riammissione in servizio – risarcimento del danno – art. 28 D.lgs. 81/2015.

L’art. 55 del CCNL Logistica e Trasporto merci sottoscritto il 3 luglio 2014, successivamente all’entrata in vigore del D.L. 34/2014, prevede che l’apposizione del termine al contratto possa avvenire a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo: le parti sociali hanno dunque ritenuto, nella loro libertà ma con effetti vincolanti, di introdurre un ulteriore elemento di legittimità all’apposizione del termine. Di conseguenza, qualora un datore di lavoro, seppure auto-vincolatosi al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva, al momento dell’assunzione non preveda una ragione giustificatrice dell’apposizione del termine, quest’ultimo dovrà essere dichiarato nullo e il rapporto di lavoro dovrà essere qualificato come a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione, con conseguente diritto alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno ex art. 28 D.lgs. 81/2015.


DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CAUSALE E ALLO STOP&GO

Tribunale di Pavia – sentenza n. 440 del 2019 (est. dott. Allieri), X (avv.ti Bergonzi, Neri e Guariso) c. Y

Contratto a tempo determinato – disciplina DL 87/18 – indicazione nel contratto dei fatti integranti la causale – necessaria – riproduzione testo normativo – inidonea

anche nel regime introdotto dal DL 87/18 il regolamento contrattuale deve contenere concreti riferimenti di fatto utili ad accertare la sussistenza delle condizioni abilitanti il ricorso al contratto a termine; in mancanza non può che escludersi la validità di meri riferimenti di stile riproduttivi del testo normativo“.

Contratto a tempo determinato – disciplina stop & go – data stipulazione rinnovo – rileva

“il divieto posto dall’art. 21, comma 2, D.Lgs 81/15 colpisce il fatto stesso della riassunzione entro l’arco di tempo ivi previsto, a nulla rilevando la decorrenza degli effetti dell’accordo (nella fattispecie è stato ritenuto nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato il giorno successivo alla scadenza del primo contratto a tempo determinato, seppur con decorrenza dal 12mo giorno successivo)

Trattenute in busta paga – onere prova ragioni giustificatrici – datore di lavoro – sussiste

la prova della sussistenza delle ragioni giustificatrici delle trattenute operate in busta paga spetta al datore di lavoro


QUALORA AI CONTRATTI DI LAVORO SIA STATO APPOSTO UN TERMINE FINALE FUORI DEI CASI PREVISTI DAL CCNL, LA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE E’ NULLA

Trib. di Pavia, Sent. del 24 luglio 2015 n. 123, est. Ferrari, X (avv.ti Guariso e Neri) c. Y

Rimangono esclusi dalla decadenza di cui all’art. 32 L. 183/2010 – oltre ai casi che non presuppongono nullità del termine in senso proprio – anche tutti gli altri “casi di contratti a termine stipulati al di fuori” del D.lgs. n. 368/2001, ivi compresi quelli esclusi ai sensi del suo art. 10, come il rapporto di lavoro a termine in agricoltura.

 

Qualora ai contratti di lavoro sia stato apposto un termine finale al di fuori dei casi in cui ciò è consentito dal CCNL (e, dunque, in violazione della relativa disciplina), tale violazione importa la nullità (o comunque la inefficacia tra le parti) ex artt. 2066 e 2113 c.c. della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto individuale, con conseguente sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato. Va dunque affermata la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto, con condanna del datore di lavoro al ripristino della effettività del rapporto.


Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, est. Locati, T. (avv.ti Guariso, Marzolla e Neri) c. F.

Tribunale di Milano, 1 luglio 2010, est. Cuomo, A. (avv.ti Polizzi, Guariso e Neri) c. Sky Italia S.r.l.

Tribunale di Vigevano, 16 giugno 2010, est. Scarzella, V. (avv. Guariso) c. Orva S.r.l.

Tribunale di Voghera, 5 luglio 2010, est. Dossi, V. (avv.ti Guariso e Tagliabue) c. Poste Italiane S.p.A.

Tribunale di Milano, 11 luglio 2008, est. Martella, S. (avv.ti Polizzi e Guariso) c. Esselunga S.p.A.

 

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