CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA : DICHIARARE “NON ASSUMERO’ PERSONE OMOSESSUALI” COSTITUISCE DISCRIMINAZIONE 

CGUE 23.4.2020, C-507-18, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI –

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2 – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro – Nozione – Dichiarazioni pubbliche che escludono l’assunzione di persone omosessuali – Articolo 11, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Difesa dei diritti – Sanzioni – Persona giuridica rappresentativa di un interesse collettivo – Legittimazione ad agire in giudizio, senza agire in nome di una determinata persona lesa oppure in assenza di una persona lesa – Diritto ad ottenere il risarcimento del danno

Le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un’influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro e ciò anche se, al momento del rilascio di tali dichiarazioni, non fosse in corso o programmata alcuna selezione del personale, purchè, tuttavia, il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico. 

Il diritto nazionale può prevedere che un’associazione sia legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, anche se un individuo leso non è identificabile. 

La vicenda

L’Associazione per i diritti LGBTI – Rete Lenford, assistita nel corso del procedimento dagli avv.ti Alberto Guariso e Caterina Caput, in collaborazione con l’avv. Rizzi, socio della stessa, aveva avviato una cause nel 2014 nei confronti di un noto avvocato ed ex parlamentare, che durante un’intervista radiofonica aveva dichiarato che non avrebbe mai assunto persone omosessuali nel proprio studio legale.

Il Tribunale di Bergamo e la Corte d’Appello di Brescia avevano riconosciuto la discriminatorietà delle dichiarazioni, in violazione della direttiva europea 2000/78 e della legge italiana di attuazione.

La Corte di Cassazione, a cui il soccombente ha presentato ricorso, aveva sospeso il procedimento  ritenendo pregiudiziale l’interpretazione del diritto dell’Unione europea da parte della Corte di Giustizia, con ordinanza del 20.7.2018, sottoponendo due questioni:

  • se Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford, in quanto associazione di avvocate e avvocati possa essere considerata ente rappresentativo di interessi collettivi, tale da essere abilitata ad agire in giudizio per vedere tutelati tali interessi;
  • se possa ritenersi sussistente la violazione della direttiva in materia di parità di trattamento in materia di lavoro, quando le dichiarazioni non facciano riferimento ad una procedura di assunzione effettivamente esistente. Infatti, nel caso per cui è causa, l’intervistato aveva dichiarato che mai avrebbe assunto persone omosessuali, ma non aveva in corso una procedura di assunzione.

 

 

 

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