È DOVUTO IL TFR DAL FONDO DI GARANZIA ANCHE IN ASSENZA DI UN ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL CREDITO QUALORA IL DATORE DI LAVORO SIA STATO CANCELLATO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.
TFR – mancato pagamento – Fondo di Garanzia – società estera – insolvenza del datore di lavoro – cancellazione – estinzione – accertamento giudiziale del credito – impossibilità – accertamento diretto – INPS – lavoratore incolpevole – diritto al pagamento.
Non può sostenersi che in assenza di accertamento giudiziale del credito nei diretti confronti del datore di lavoro vi sarebbe una preclusione alla richiesta di TFR a carico del Fondo di Garanzia, contrastando ciò con la ratio di garanzia delle prerogative del lavoratore incolpevole in presenza di una situazione di accertata e definitiva insolvenza del datore di lavoro: deve dunque ritenersi ammissibile l’accertamento diretto nei confronti dell’INPS del diritto del lavoratore, previo accertamento incidentale della condizione di insolvenza del datore di lavoro. Tale condizione appare, a fortiori, rinvenibile laddove la cancellazione con estinzione della società, con devoluzione dei beni e in assenza di fenomeni successori secondo la legge regolatrice, rappresenta un ostacolo oggettivo e non superabile alla esazione del proprio credito per TFR.