RETRIBUZIONE SUFFICIENTE A GARANTIRE UNA ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA E MINIMI PREVISTI DAL CCNL STIPULATO DAI SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI: LA PRESUNZIONE DI SUFFICIENZA PUO’ ESSERE SUPERATA DAL GIUDICE 

Corte di Appello di Milano, 31 maggio 2022, n. 98, XX (avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Daniele Bergonzi) c. YY

Retribuzione fissata da CCNL sottoscritto da OO.SS. rappresentative – potere del Giudice di ritenere la retribuzione non proporzionata e/o insufficiente ex art. 36 Cost. – sussiste
La circostanza che la retribuzione riconosciuta ai dipendenti sia prevista da un CCNL proveniente da associazioni pacificamente rappresentative non è di per sé sufficiente a far ritenere la legittimità, anche costituzionale, del trattamento retributivo riservato ai lavoratori, ben potendo l’autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore

Retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. – idoneità a consentire un’esistenza libera e dignitosa – necessità
Conformemente alla previsione dell’art. 36 Cost., la retribuzione per un’attività lavorativa full time deve assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, che non deve risolversi in un mero diritto alla sopravvivenza, bensì consentire al lavoratore ed alla sua famiglia di abitare in una casa dignitosa, di provvedere alle spese connesse all’abitazione, di provvedere al necessario in termini di cibo e di abbigliamento, di provvedere alle spese di studio dei figli, di consentire il godimento anche di momenti di svago e di vacanza necessari per un benessere anche psicologico

Soggetti privati assoggettati al codice degli appalti – responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs 276/03 – sussiste
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, D.Lgs 276/03, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs 165/01, è invece applicabile ai soggetti privati assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici

Retribuzione delle ferie – coincidenza con la retribuzione corrisposta nei giorni di lavoro – necessità
Conformemente all’art. 7 dir. 2003/88/CE, come interpretato dalla CGUE, la stessa retribuzione corrisposta per ogni giorno di lavoro deve essere corrisposta anche per ogni giorno di ferie” (nel caso di specie la Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a ricevere, per ciascun giorno di ferie, la retribuzione che avrebbero percepito osservando il loro consueto turno di lavoro di 11 ore e 10 minuti, comprensiva della retribuzione maggiorata per le ore di lavoro straordinario richieste dal turno)


ACCORDO AZIENDALE AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 21/7/2015: AI LAVORATORI NON ADDETTI AL REPARTO ESAZIONE SPETTA IL TICKET RESTAURANT ANCHE PER LE GIORNATE DI FERIE, FESTIVITA’ GODUTE, PER I LE ASSENZE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E RICOVERI OSPEDALIERI

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2710 del 18102017, est. Bertoli, XXX, (avv.ti Neri, Guariso, Marzolla) c. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (avv.ti Di Marazza, De Feo)

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2762 del 4122019, est. Perillo, XXX, (avv.ti Neri, Guariso, Marzolla) c. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (avv.ti Di Marazza, De Feo, Failla

Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1143 del 1382019, rel. Freni, AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (avv.ti Di Marazza, De Feo) c. XXX, (avv.ti Neri, Guariso, Marzolla)

Accordo aziendale – atti di natura privata – interpretazione letterale – sussiste – sufficienza dei criteri principali – criteri sussidiari – irrilevanza – art. 1362 c.c. – ticket restaurant

Il Tribunale di Milano – in diverse pronunce, una delle quali confermata in appello – ha accolto il ricorso presentato da alcuni lavoratori (assistiti dagli avvocati Livio Neri, Alberto Guariso e Mara Marzolla) avente ad oggetto l’interpretazione di un accordo aziendale sottoscritto dalle OO.SS e da AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. in materia di tickets restaurant per i lavoratori non addetti al reparto esazione.

In particolare, i Giudici del Lavoro hanno affermato che “l’interpretazione degli accordi suddetti debba essere effettuata, trattandosi di atti di natura privata, secondi i criteri contenuti negli articoli 1362-1371 cod.civ.” e che dunque “ove il senso letterale della espressioni impiegate dagli stipulanti rilevi con chiarezza e univocità la loro volontà comune (…) l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari

É stato dunque riconosciuto il diritto dei lavoratori di AUTOSTRADE PER L’ITALIA non addetti al reparto esazione ai tickets restaurant anche per le giornate di ferie, festività godute, per le assenze per infortunio sul lavoro e ricoveri ospedalieri.


ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DIRITTO AL RIPROPORZIONAMENTO DELLE PERCENTUALI DI PART-TIME

Tribunale di Pavia, 28 marzo 2018, est. Ferrari, X (avv.ti Guariso, Neri e Bergonzi) c. Y

riduzione orario di lavoro a tempo pieno – diritto al riproporzionamento delle percentuali di part time dei lavoratori a tempo parziale – sussiste

i lavoratori assunti a tempo parziale hanno diritto a beneficiare del medesimo trattamento economico e normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno inquadrati nel medesimo livello, con l’unica eccezione del necessario riproporzionamento di tutti gli istituti economici in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa (nel caso di specie il Giudice ha accertato il diritto dei lavoratori assunti a tempo parziale alla rideterminazione in aumento delle percentuali di part time in ragione della riduzione dell’orario di lavoro a tempo pieno pattuita con contratto collettivo aziendale)


TUTELA RETRIBUZIONE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Tribunale di Milano, 25 novembre 2011, est. Colosimo, M. e altra (avv.ti Guariso, Polizzi e Neri) c. Fondazione A.T.M.


INCIDENZA COMPENSI NON OCCASIONALI SU TFR

Corte d’Appello di Milano, 15 febbraio 2011, est. Sbordone, G. e altri (avv.ti Guariso, Neri e Polizzi) c. A.S.F. Autolinee S.r.l.

 

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