Tutti i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno che consente di lavorare (pertanto anche di un permesso per motivi familiari) hanno diritto alle prestazioni sociali tra cui l’assegno per i nuclei familiari numerosi, il bonus bebè, l’indennità di maternità, la carta acquisti e l’assegno sociale.

L’art 12 della  direttiva 2011/98 prevede infatti che tutti i lavoratori non comunitari beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano relativamente ai settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/2004. Tale regolamento riguarda tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali elencate nell’art 3 del regolamento stesso che comprendono, tra le altre,  le prestazioni di maternità o di paternità (lettera b), le prestazioni di vecchiaia (lettera d) e le prestazioni di familiari (lettera j).

Lo Stato italiano, nel recepire con il d.lgs 40/2014 la direttiva di cui sopra, non si è adeguato al dettato dell’art. 12. Tuttavia tale norma è direttamente applicabile nel nostro ordinamento essendo chiara e incondizionata ed essendo scaduto il termine di recepimento della direttiva stessa.

Tale prospettazione è stata accolta dal Tribunale di Alessandria in una decisione riguardante il diniego dell’indennità di maternità di base ad una cittadina straniera non lungosoggiornante.

Tribunale di Alessandria, 9 dicembre 2014 (ord.), est. Lippi, X (avv.ti Guariso e Neri) c. Inps (avv. Parisi), Comune di Tortona (avv. Marenzi) e Comune di Alessandria (avv.ti Bellingeri e Spinolo)

Ove il Comune di residenza o l’Inps, a seconda della competenza, si rifiutasse di ricevere la domanda del cittadino straniero, oppure ove la domanda venga rifiutata o non si ottenga risposta è possibile rivolgersi al nostro studio per ottenere assistenza legale.

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